Sentenza del 03/02/2023 n. 3322 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La (---) Srl aveva impugnato avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA. Dopo il giudizio di merito (CTP accoglimento, CTR accoglimento dell'appello dell'Ufficio) la società ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del processo la società è stata dichiarata fallita e il Curatore del Fallimento ha depositato una dichiarazione di rinunzia al ricorso, sottoscritta dal Curatore e vistata dall'Agenzia. Tuttavia la rinunzia non risultava preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori richiesta dall'art. 35 della Legge Fallimentare; ciò comporta, secondo la giurisprudenza della Corte, che l'atto non produca gli effetti tipici dell'estinzione del processo. Analogamente, la rinunzia priva dei requisiti formali (es. rinuncia effettuata solo dal difensore senza mandato speciale) non estingue il processo ma può rivelare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nel caso specifico la Curatela ha dichiarato espressamente la mancanza di interesse alla prosecuzione e ha chiesto la fissazione dei ricorsi già rinunziati; perciò la Corte ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Ha compensato le spese di giudizio (in considerazione dell'adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione). Non ha imposto alla ricorrente il pagamento del 'doppio contributo', ritenendo che la causa di inammissibilità fosse sopravvenuta. Sentenza pronunciata il 17 gennaio 2023 e depositata il 3 febbraio 2023.
Norme richiamate
Legge Fallimentare
L'art. 35 richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori per alcuni atti del curatore; la mancanza di tale autorizzazione rende inidoneo l'atto a produrre gli effetti tipici (es. estinzione del processo mediante rinuncia).
Codice di Procedura Civile
art. 390 c.p.c., comma 2; art. 391 c.p.c.
Gli artt. 390-391 disciplinano i requisiti formali della dichiarazione di rinunzia e gli effetti sul processo: una rinunzia priva dei requisiti (es. non sottoscritta dalla parte) non estingue automaticamente il processo ma può rilevare la sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 23685/2008; Cass. n. 22806/2004; Cass. n. 693/2014; Cass. n. 19907/2018; Cass. n. 34213/2019; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 14782/2018
La giurisprudenza consolidata sostiene che la rinunzia compiuta senza i prescritti poteri/autorizzazioni non produce effetti estintivi ma può determinare la sopravvenuta mancanza di interesse e dunque l'inammissibilità del ricorso; inoltre la sopravvenuta causa di inammissibilità esclude l'imposizione del 'doppio contributo'.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinunzia al gravame da parte del curatore fallimentare richiede, quando prevista, l'autorizzazione del comitato dei creditori (art. 35 L.Fall.): in mancanza la rinunzia non estingue automaticamente il processo.
- Una rinunzia formale priva dei requisiti (es. sottoscrizione solo del difensore senza mandato speciale) non produce l'effetto estintivo ma può far emergere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, determinando l'inammissibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse è motivo di inammissibilità del ricorso e non va confusa con l'estinzione del giudizio; l'effetto pratico è comunque l'interruzione del processo in relazione al ricorso.
- Se la controparte e/o l'Avvocatura dello Stato aderiscono alla compensazione delle spese, la Corte può compensare le spese di giudizio.
- Il cosiddetto 'doppio contributo' non è dovuto se la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non imputabile a scelte meramente dilatorie del ricorrente.
- Prassi consigliata: il curatore che intende rinunciare a impugnazioni deve ottenere preventivamente le autorizzazioni richieste (comitato dei creditori o altri organi), o in alternativa valutare la formale prosecuzione o il ritiro con i necessari poteri, per evitare che la rinuncia sia inefficace e si determini una inammissibilità anziché una estinzione formale.
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