Sentenza del 03/02/2023 n. 3323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La (---) Srl aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a maggiori IRES, IRAP e IVA. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva poi rigettato il ricorso, la società ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio la società è stata dichiarata fallita e il Curatore ha depositato una dichiarazione di rinunzia al ricorso, vistata dall'Agenzia per adesione alla compensazione delle spese. Tuttavia la rinunzia non risultava preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 L.Fall., per cui sussisteva un vizio nei presupposti dell'atto di rinunzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, rilevando che la dichiarazione di rinunzia della Curatela e la successiva esplicita attestazione della mancanza di interesse rendevano insussistente l'interesse a proseguire il giudizio. Non è stata pronunciata l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. per il difetto di autorizzazione previsto dalla L.Fall., ma il difetto ha comunque prodotto la cessazione della materia del contendere con inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio sono compensate per adesione dell'Avvocatura dello Stato e non è stato disposto il pagamento del cosiddetto doppio contributo, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
Legge fallimentare
Richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori per atti di rinunzia compiuti dal curatore; l'assenza di tale autorizzazione determina l'inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti tipici.
Codice di procedura civile
Stabilisce i requisiti formali della rinunzia al gravame e le condizioni per l'estinzione del processo mediante rinunzia; la mancanza dei requisiti rende inefficace la rinunzia ai fini dell'estinzione, pur potendo rilevare la sopravvenuta carenza di interesse.
Codice di procedura civile
Comune lettura con l'art. 390 per valutare gli effetti della rinunzia formale; se la rinunzia non soddisfa i requisiti, non si realizza l'estinzione prevista, ma può emergere la cessazione della materia del contendere per mancanza di interesse.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 34213/2019; Cass. n. 23685/2008; Cass. n. 22806/2004; Cass. n. 693/2014; Cass. n. 19907/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 14782/2018
Principi consolidati secondo cui la rinunzia compiuta senza i presupposti richiesti (es. autorizzazione del comitato dei creditori o mandato speciale al difensore) non estingue automaticamente il processo, ma può rilevare come sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'inammissibilità del ricorso; in caso di sopravvenuta causa di inammissibilità non va necessariamente applicato il doppio contributo.
Massime di principio
- In caso di fallimento della società, il Curatore non può validamente rinunziare a impugnazioni senza l'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 L.Fall.; l'assenza di tale autorizzazione rende la rinunzia inefficace ai fini dell'estinzione del processo.
- La dichiarazione di rinunzia priva dei prescritti requisiti formali (es. rinuncia firmata solo dal difensore senza mandato speciale) non estingue automaticamente il processo, ma può rivelare la sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
- Quando la controparte pubblica (es. Avvocatura dello Stato) aderisce alla compensazione delle spese, il giudice può compensare le spese di lite; ciò non impedisce però di valutare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- Se l'inammissibilità del ricorso è derivante da una causa sopravvenuta (es. perdita dell'interesse per fallimento), non è automaticamente dovuto il cosiddetto 'doppio contributo'.
- Prassi consigliata: prima di rinunciare ad un gravame in presenza di fallimento, verificare e ottenere l'esplicita autorizzazione del comitato dei creditori o fornire mandato speciale al difensore; in assenza di ciò il rischio è che il giudice dichiari l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse anziché l'estinzione formale del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2023Sentenza del 03/02/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
- Sentenza · 3 feb 2023Sentenza del 03/02/2023 n. 352 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 3 feb 2023Sentenza del 03/02/2023 n. 415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 3 feb 2023Sentenza del 03/02/2023 n. 442 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 3 feb 2023Sentenza del 03/02/2023 n. 1011 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 3 feb 2023Sentenza del 03/02/2023 n. 3322 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →