Sentenza del 03/02/2023 n. 442 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia su avviso di riliquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto notarile del 27/02/2018 con cui Pxxxx Dxxxx costituiva a favore del suocero Gxxxx Rxxxx una rendita vitalizia annua di €3.600,00 in corrispettivo della cessione della quota di proprietà di un immobile. L'Ufficio ha capitalizzato la rendita applicando coefficiente di attualizzazione (allegato TUR aggiornato 2018) determinando un valore capitale di €639.000 e applicando l'aliquota del 2% (maggiore imposta); i contribuenti hanno chiesto l'applicazione del regime prezzo-valore e delle agevolazioni 'prima casa', sostenendo che la costituzione della rendita vitalizia è da qualificare come atto traslativo. I giudici hanno inoltre esaminato la fondatezza dell'applicazione del criterio di attualizzazione e la sua compatibilità con il principio di capacità contributiva.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso dei contribuenti. Il Tribunale ha ritenuto che la costituzione della rendita vitalizia in cambio del trasferimento immobiliare si inquadri tra gli atti traslativi a titolo oneroso e, avendo sussistito i requisiti soggettivi e oggettivi, si applica il regime prezzo-valore (art. 1, co. 497, L. n. 266/2005): la base imponibile dell'imposta di registro dev'essere il valore catastale rivalutato indipendentemente dal corrispettivo capitalizzato dall'Ufficio. Il Collegio ha inoltre disapplicato l'applicazione automatica dei parametri di attualizzazione (D.M. 20.12.2017 / art.46 TUR) laddove essi producono risultati manifestamente abnormi e contrari al principio di capacità contributiva. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite (liquidate in €3.000,00 più accessori).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 497
Il collegio ha ritenuto applicabile il regime 'prezzo-valore' alle cessioni immobiliari tra persone fisiche non imprenditori anche quando il corrispettivo sia rappresentato da una rendita vitalizia: la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è il valore catastale rivalutato se i presupposti soggettivi e oggettivi sono soddisfatti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 4 e 5
Richiamato come norma procedurale per il calcolo della base imponibile in applicazione del regime prezzo-valore; con la procedura indicata si preclude l'accertamento quando il valore indicato in atto non sia inferiore a quello determinato sulla base della rendita catastale e dei coefficienti.
D.M. 20 dicembre 2017 / art. 46 Testo Unico Registro (TUR)
I parametri numerici/coefficiente di attualizzazione contenuti nei provvedimenti regolamentari sono stati ritenuti non attualizzati e idonei a produrre risultati manifestamente abnormi (es.: capitalizzazione che comporta una aspettativa di vita irrealistica). Il Collegio ha disapplicato l'uso di tali parametri nella fattispecie, in quanto la loro applicazione avrebbe violato il principio di capacità contributiva.
Principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.)
Richiamato implicitamente come parametro di valutazione: l'interpretazione delle norme e l'eventuale disapplicazione di atti amministrativi sono giustificate quando l'applicazione letterale provochi conseguenze contrarie al principio di capacità contributiva e risultati manifestamente illogici o abnormi.
Massime di principio
- La costituzione di una rendita vitalizia in corrispettivo della trasferimento di un immobile può essere qualificata come 'atto traslativo' e, se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi, può beneficiare del regime prezzo-valore previsto dall'art. 1, co. 497, L. 266/2005.
- Quando il prezzo-valore è applicabile, la base imponibile dell'imposta di registro è il valore catastale rivalutato indipendentemente dall'ammontare della rendita capitalizzata indicata in atto.
- Gli atti amministrativi o parametri regolamentari che producono capitalizzazioni o coefficienti non aggiornati e manifestamente abnormi possono essere disapplicati dal giudice tributario con un'interpretazione costituzionalmente orientata, senza necessità di sollevare immediatamente questione di legittimità costituzionale.
- Nelle controversie simili è strategico dimostrare il possesso dei requisiti 'prima casa' e la conformità dell'operazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del prezzo-valore; se tali requisiti ci sono, l'Ufficio dovrà giustificare perché il criterio di capitalizzazione dovrebbe prevalere.
- Se l'amministrazione utilizza coefficienti di attualizzazione che portano a risultati manifestamente irrealistici (es. aspettative di vita impossibili), il contribuente può chiedere la disapplicazione del parametro alla luce del principio di capacità contributiva.
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