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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40742/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto il pagamento di spese legali. In appello, accogliendo l'appello incidentale della controparte, la Corte territoriale aveva condannato l'avvocata a restituire la differenza tra quanto la controparte aveva pagato in ottemperanza a un decreto ingiuntivo e quanto risultava dovuto secondo la definitiva decisione di primo grado. L'avvocata ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi avverso la sentenza d'appello. Tuttavia, prima della trattazione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta transazione tra le parti. Successivamente è stata emessa anche un'ordinanza di correzione di errore materiale relativa alla composizione del collegio che aveva deciso il precedente provvedimento, ma il dispositivo finale sul ricorso è quello di estinzione per rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rilevando che nessuno si era costituito per resistere, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese e non ha provveduto sul cd. raddoppio del contributo unificato. La successiva ordinanza del 17 febbraio 2022 riguarda solo la correzione di un errore materiale nell'intestazione del precedente provvedimento, con espunzione del nominativo di un consigliere erroneamente indicato nel collegio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la fissazione e la trattazione camerale; nella seconda ordinanza è citato per la proposta in relazione alla correzione dell'errore materiale.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso ai sensi di tale norma determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma utilizzata per procedere d'ufficio alla correzione dell'errore materiale nell'ordinanza precedente.

  • art. 288 c.p.c.

    secondo comma, secondo inciso

    richiamato per disporre l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta intervenuta e in mancanza di costituzione del resistente, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di decisione sul merito.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione né sul raddoppio del contributo unificato, se il collegio lo ritiene non dovuto alla luce della definizione del procedimento.
  • L'errore materiale contenuto nell'intestazione di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto d'ufficio quando risulti ictu oculi dall'atto e dalla composizione effettiva del collegio, mediante il procedimento di correzione previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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