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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40383/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità, se non la conferma implicita della decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (nessuno)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 febbraio 2025. Dal testo disponibile non emergono i fatti materiali del procedimento né il titolo di reato contestato. La Corte di cassazione rileva però che tutti i motivi dedotti erano inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. La decisione di merito viene ritenuta sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera rivisitazione del merito quando la decisione di appello sia già sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le prove acquisite e immuni da manifeste incongruenze logiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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