Cassazione Civile, Ordinanza n. 20607/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di somme dovute dall'opponente. Nel giudizio di opposizione, il giudice di primo grado rigettava l'istanza di ricusazione proposta dall'opponente, condannava quest'ultimo ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dichiarava l'estinzione del giudizio. In appello l'opponente censurava, tra l'altro, la mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza di estinzione e del provvedimento sul rigetto della ricusazione, sostenendo: che il giudice avrebbe dovuto astenersi obbligatoriamente per aver egli convenuto il magistrato in altro giudizio; che la sola proposizione dell'istanza di ricusazione avrebbe dovuto determinare la sospensione del processo; che un regolamento di competenza proposto in corso di causa avrebbe impedito il decorso del termine per la riassunzione; che l'unica riassunzione utile era quella da lui proposta. La corte d'appello accoglieva solo in parte l'impugnazione, riducendo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e confermando per il resto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi, tutti diretti contro gli effetti della ricusazione e del preteso regolamento di competenza: nullità dell'ordinanza di estinzione per mancata sospensione automatica del processo a seguito dell'istanza di ricusazione; nullità dell'ordinanza di estinzione per effetto sospensivo automatico del regolamento di competenza e per il computo del termine di riassunzione; nullità del provvedimento di rigetto della ricusazione per violazione delle norme sull'astensione e ricusazione e per illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che le questioni dedotte erano già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità e che il ricorso non offriva argomenti per mutare tali orientamenti. Ha quindi confermato la decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.; condanna altresì il ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. a pagare € 2.500 alla parte controricorrente
può essere applicata anche in sede di legittimità con liquidazione di una somma in favore della controparte quando il ricorso risulti inammissibile e connotato da soccombenza processuale
art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.
il giudice di primo grado avrebbe dovuto astenersi obbligatoriamente ex art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.
il motivo di astensione invocato non è configurabile quando la pretesa inimicizia derivi da un giudizio che investe l'attività giurisdizionale del magistrato
la mera presentazione dell'istanza di ricusazione determina automaticamente la sospensione ex art. 52 co. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'istanza di ricusazione non produce automaticamente la sospensione del processo, essendo necessario un filtro di ammissibilità da parte del giudice
l'obbligo della sospensione del processo ex art. 48 c.p.c. deriva non già dal fatto che la parte abbia proposto una qualsiasi istanza ... ma dal fatto che sia stata impugnata una pronuncia sulla competenza
la sospensione automatica opera solo se sia stata impugnata una decisione che contiene effettivamente una pronuncia sulla competenza, non per qualsiasi ricorso qualificato come regolamento di competenza
violazione degli artt. 51 ss., 52 ult. parte, 295 e 298 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente come parametro della dedotta nullità, ma non ritenuto idoneo a sovvertire i principi applicati dalla Corte
violazione degli artt. 51 ss., 52 ult. parte, 295 e 298 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente, senza che emergano dalla decisione affermazioni applicative autonome diverse da quelle sull'effetto della ricusazione e sulla sospensione
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione non determina di per sé la sospensione automatica del processo: il giudice deve prima delibare l'ammissibilità dell'istanza, così da bilanciare il diritto alla verifica dell'imparzialità con l'esigenza di evitare abusi dello strumento.
- La grave inimicizia personale idonea a fondare astensione o ricusazione non può essere desunta, di regola, dal solo fatto che la parte abbia promosso un giudizio che attiene all'attività giurisdizionale del magistrato.
- La sospensione automatica ex art. 48 c.p.c. presuppone l'effettiva impugnazione di una pronuncia sulla competenza; se l'atto non investe un provvedimento contenente una statuizione sulla competenza, il processo può proseguire legittimamente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte da consolidati orientamenti di legittimità senza offrire argomenti seri per mutarli.
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