Cassazione Penale, Sentenza n. 37187/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile deduceva la nullità del giudizio di appello per violazione dell'art.178 lett.c) c.p.p. in relazione all'art.599 c.p.p., lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti della stessa (FLAI CGIL Taranto). Tale omissione avrebbe impedito alla parte civile di partecipare al giudizio di secondo grado e di difendere le proprie pretese risarcitorie e le statuizioni civili già pronunciate in primo grado; la parte chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, ritenendo accertata l'omessa notifica della citazione in appello alla FLAI CGIL Taranto e configurandone la nullità ai sensi dell'art.178 lett.c) c.p.p. Ha ritenuto la deduzione tempestiva ai sensi degli artt.180 e 182 c.p.p. e, in applicazione dei principi di diritto richiamati, ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art.622 c.p.p.).
Norme richiamate
art.178 cod. proc. pen., lett. c)
La norma comprende tra le nullità di ordine generale le violazioni relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti private e alla citazione a giudizio della persona offesa; l'omessa citazione in appello della parte civile integra detta nullità.
Richiamata quale norma collegata alla disciplina della citazione in appello; rilevanza nella valutazione del vizio per omissione della notifica del decreto di citazione.
Disciplina il regime delle nullità e la tempestività della relativa eccezione: la nullità per omessa citazione deve essere tempestivamente dedotta secondo le regole previste, ma qui la Corte ha ritenuto tempestiva la deduzione con il ricorso per cassazione.
Collegata all'art.180 per la tempestività e conseguenze delle nullità dedotte; la decisione attesta che la parte ha esercitato nei termini l'impugnazione necessaria.
Consente alla Cassazione, in caso di annullamento per nullità che riguarda effetti civili, di disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; applicata per rimandare la controversia civile al giudice civile di merito.
Massime di principio
- L'omessa notifica della citazione in appello a una parte civile regolarmente costituita integra una nullità ai sensi dell'art.178 lett.c) c.p.p. e pregiudica il contraddittorio sul profilo civile.
- La deduzione della nullità deve essere tempestiva secondo gli artt.180 e 182 c.p.p.; se tempestivamente dedotta comporta l'annullamento della sentenza, almeno agli effetti civili.
- La pronuncia di annullamento per omissione di notifica in appello è spesso limitata agli effetti civili: la Cassazione può annullare la statuizione civile e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art.622 c.p.p.).
- La presentazione di una richiesta di concordato in appello da parte dell'imputato non esime la cancelleria dall'obbligo di notificare la parte civile; il concordato non sopperisce al diritto della parte civile a essere citata e a partecipare.
- In situazioni analoghe, il giudice di legittimità verifica d'ufficio o su deduzione la regolarità della citazione delle parti private in appello; la mancanza è valutata come vizio processuale grave che incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
- Se si è parte civile e si scopre di non essere stati notificati dell'appello, è necessario reagire tempestivamente (eccezione durante il grado o impugnazione nei termini) per non perdere la possibilità di ottenere l'annullamento degli effetti civili della sentenza impugnata.
Testo integrale
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