Cassazione Penale, Ordinanza n. 19944/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori statuizioni sul merito del reato, oltre alla conferma del diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato la condotta processuale post delictum dell'imputato. La Suprema Corte ha però rilevato che la censura investiva sostanzialmente il trattamento sanzionatorio e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con espresso esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello aveva ritenuto subvalente la condotta post factum rispetto alla gravità del fatto, alla negativa personalità del prevenuto e ai precedenti penali, anche specifici.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sulla gravità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali; la condotta processuale post delictum può essere ritenuta subvalente.
Massime di principio
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio e la motivazione del giudice di merito sia congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può attribuire prevalenza alla gravità della condotta, alla personalità negativa dell'imputato e ai precedenti penali, anche specifici, rispetto a eventuali condotte processuali favorevoli successive al reato.
- Il vizio motivazionale non è configurabile quando la decisione impugnata dia conto in modo espresso delle ragioni del diniego delle attenuanti e queste risultino logicamente coerenti con gli elementi valorizzati dal merito.
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