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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27823/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, in unico motivo, violazione degli artt. 538, 542 e 576 c.p.p. e dell'art. 646 c.p., oltre a vizio di motivazione. Ha contestato la ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita e la conseguente mancata liquidazione del risarcimento del danno in proprio favore. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso il coinvolgimento dell'imputato nella operazione commerciale oggetto del giudizio e, quindi, la responsabilità penale e civile connessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e non consentito, rilevando che le sentenze di merito avevano dato adeguatamente conto della carenza di prova circa l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella vicenda e che la valutazione delle prove era logica, completa e non censurabile in cassazione perché priva di contraddittorietà o manifesta illogicità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre precisato che non devono essere liquidate spese di fase a favore dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di risarcimento del danno nel processo penale, ma ritenuto non fondativo di censure idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 542 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva in punto di decisione sulle spese o sulla pretesa civile.

  • art. 576 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale base della legittimazione dell'impugnazione della parte civile, ma il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.

  • art. 646 c.p.

    Norma incriminatrice evocata a sostegno dell'assunto che i fatti integrassero appropriazione indebita; la Corte ha però ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale e della prova quando la sentenza impugnata abbia espresso una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare l'apprezzamento delle prove senza indicare vizi di legittimità effettivi, come contraddittorietà manifesta o illogicità della motivazione.
  • La parte civile che impugna per ottenere il riconoscimento della responsabilità penale e del risarcimento deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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