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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06141/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di NASpI. Il lavoratore aveva percepito l’indennità di disoccupazione e, nel corso del 2018, aveva svolto plurimi contratti di lavoro intermittente a tempo determinato, senza obbligo di disponibilità. I giudici di merito avevano ritenuto irripetibili le somme e avevano escluso la decadenza dalla NASpI ex art. 9 d.lgs. n. 22/2015, osservando che, pur essendo la durata complessiva dei contratti superiore a sei mesi, le giornate effettive lavorate erano inferiori a sei mesi. L’INPS ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, prima parte, d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e all’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente scomposto il rapporto intermittente in più contratti e avrebbe dovuto valorizzare la durata complessiva formalmente pattuita, superiore a sei mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto infondata la censura, pur escludendo l’inammissibilità prospettata dal controricorrente, poiché il motivo poneva una questione di diritto e non una rivalutazione del fatto. La Corte ha affermato che, ai fini della decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 22/2015 in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi, rileva la durata effettiva del rapporto, da valutarsi ex post secondo le concrete modalità di svolgimento, e non la mera durata formale del contratto. Tale criterio vale a maggior ragione per il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, caratterizzato dalla discontinuità della prestazione. Poiché nel caso concreto le giornate effettive di lavoro erano inferiori a sei mesi, la decadenza non operava. Le spese sono state compensate per la novità della questione trattata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    "il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi"

    La soglia dei sei mesi va riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro, non alla sola durata formalmente prevista dal contratto; se la durata concreta è inferiore a sei mesi, la decadenza dalla NASpI non opera.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come parametro per qualificare il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, rapporto subordinato con prestazione discontinua.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato a sostegno dell’interpretazione letterale della norma sulla decadenza, valorizzando il significato dell’espressione normativa relativa alla durata del rapporto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato solo per dare atto, in conseguenza del rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dalla NASpI per instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, conta la durata effettiva del rapporto, da accertarsi in concreto e non la sola durata contrattualmente pattuita.
  • Nel lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, la discontinuità della prestazione impedisce di assumere automaticamente la durata formale del contratto come durata rilevante per la decadenza dalla prestazione di disoccupazione.
  • Quando il testo normativo fa salvi i casi in cui "la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi", il computo va effettuato sui soli periodi di effettivo lavoro, se la prestazione è resa in modo non continuativo.
  • La censura che investe esclusivamente l’interpretazione giuridica della norma è ammissibile in cassazione anche se la parte controricorrente la qualifichi come richiesta di rivalutazione del fatto, purché i fatti storici siano pacifici.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineInfortuni e malattie professionali
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