Sentenza del 15/12/2024 n. 32627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di maggiori diritti doganali per Euro 411.481,21, versati in relazione a importazioni effettuate a partire dal 2013. L’Agenzia delle dogane aveva sostenuto che il valore dichiarato in dogana non includesse le royalties dovute a Converse Inc. in base al contratto di licenza e aveva quindi rettificato gli accertamenti, rideterminato la base imponibile e irrogato sanzioni. Dopo il preavviso di rigetto della richiesta di rimborso del 21 marzo 2017, notificato il 3 novembre 2017, la società aveva impugnato il provvedimento. La CTP di Venezia, con sentenza n. 441/03/2019, aveva respinto il ricorso; la CTR del Veneto, con sentenza n. 347/01/2022, aveva respinto l’appello. In Cassazione la società aveva formulato cinque censure: mancata applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; nullità della sentenza per motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992; erronea esclusione dello ius superveniens rispetto alla disciplina doganale invocata; violazione delle regole civilistiche d’interpretazione del contratto; errata condanna alle spese ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
Prima che la Corte decidesse nel merito i cinque motivi, CBA INTL. Srl e Agenzia delle dogane hanno sottoscritto congiuntamente un’istanza di rinuncia al ricorso e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese. Non vi è stata quindi una decisione di merito sulle censure né una pronuncia che confermi o riformi la decisione della CTR.
Norme richiamate
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
La rinuncia al ricorso, presentata congiuntamente dalle parti, ha determinato l’estinzione del giudizio di Cassazione; la Corte ha disposto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando le parti chiedono congiuntamente la rinuncia al ricorso e la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito i motivi d’impugnazione.
- La cessazione del giudizio per rinuncia non equivale a una decisione favorevole nel merito per una delle parti e non risolve le questioni sostanziali controverse; in questo caso, le censure della società non sono state accolte né respinte.
- Le spese possono essere compensate quando le parti lo chiedono congiuntamente e il giudizio si estingue per rinuncia.
Testo integrale
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