Sentenza n. 13910/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 8429/2025 del Tribunale di Roma Sezione Terza Lavoro, r.g. 15964/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8429/2025, notificata e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di 500 euro, oltre accessori, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione, osservando che il Ministero non aveva fornito elementi in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere la prestazione stabilita dal titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa già accertati nel giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, per l’eventuale inadempimento, un commissario ad acta.
Cass. civ., n. 13533/2001
Il giudice richiama i principi in materia di onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, ritenendoli applicabili alla mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l’inadempimento di un titolo giudiziale e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base dei principi in materia di onere della prova tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertati dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare e imporre la corretta esecuzione del comando giudiziale.
- L’ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine per l’adempimento e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
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