Cassazione Penale, Ordinanza n. 19276/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in relazione a un episodio osservato direttamente dalla polizia giudiziaria. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'imputato avrebbe ricevuto una banconota da un altro soggetto, avrebbe occultato il denaro in un marsupio, si sarebbe avvicinato a una finestra di un edificio abbandonato, avrebbe prelevato da una fenditura un contenitore di plastica arancione, ne avrebbe estratto qualcosa consegnandola al secondo soggetto e avrebbe poi riposto il contenitore nel medesimo punto. All'intervento degli agenti i due soggetti si davano alla fuga; l'imputato veniva fermato e sottoposto a perquisizione, con rinvenimento di 295 euro in contanti nel marsupio, di un sacchetto con frammenti di marijuana e di un contenitore con dieci involucri termosaldati contenenti cocaina. Con il ricorso l'imputato deduceva, in un unico motivo, violazione di norme processuali a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in riferimento agli artt. 468, 495, comma 2, e 603 c.p.p., all'art. 6, par. 3, lett. d) CEDU e all'art. 111 Cost.; lamentava inoltre la mancata assunzione di una prova decisiva, la nullità delle ordinanze istruttorie della Corte di appello, la violazione del contraddittorio e del giusto processo, nonché l'illegittimo diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In sostanza, proponeva una lettura alternativa dei fatti, sostenendo che fosse lui l'acquirente e che occorressero perizia dattiloscopica sul contenitore e acquisizione dei filmati di videosorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni processuali e mancata assunzione di prova decisiva, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa versione dei fatti. La Corte ha valorizzato la doppia conforme di merito, la motivazione congrua e non illogica della sentenza impugnata, e ha osservato che la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata correttamente respinta perché esplorativa e non necessaria ai fini della decisione: la perizia dattiloscopica era irrilevante rispetto alla prova della detenzione della cocaina, e non vi era neppure certezza che la telecamera riprendesse l'area dei fatti. Conseguentemente, all'inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa alla fattispecie di detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità.
richiamato dalla difesa come norma processuale la cui violazione avrebbe determinato nullità/inutilizzabilità/inammissibilità, ma senza specifico accoglimento da parte della Corte.
richiamato dalla difesa in relazione alle dedotte violazioni processuali; la Corte non ne ha ravvisato la violazione decisiva.
norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ribadisce che si tratta di potere eventuale e straordinario, subordinato all'incompletezza dell'istruttoria di primo grado e alla necessità di decidere allo stato degli atti.
art. 6, par. 3, lett. d) CEDU
richiamato dalla difesa a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio nella formazione della prova; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze.
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa quale parametro del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha escluso che la motivazione della corte territoriale fosse viziata.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è un mezzo di prova ordinario, ma uno strumento eccezionale: può essere disposto solo se l'istruttoria di primo grado risulti incompleta e il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti.
- La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se la prova sia effettivamente decisiva e la scelta del giudice di merito sia priva di adeguata motivazione; non è sufficiente prospettare esigenze meramente esplorative o astrattamente utili.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura che si limiti a contestare la ricostruzione fattuale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni delle sentenze di merito, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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