Cassazione Penale, Ordinanza n. 04072/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che con il ricorso erano dedotti, da un lato, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, un primo motivo collegato a una richiesta che la Corte qualifica come rimasta estranea al patto concordato tra le parti. La Corte ritiene che tali censure non rientrino nei limitati casi di impugnabilità previsti per la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non si tratta di difformità tra richiesta e decisione, né di vizi della volontà dell'imputato, né di erronea qualificazione giuridica del fatto, né di pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione contro la sentenza applicativa della pena può essere proposta solo per le violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che nel caso concreto le doglianze erano dirette a censurare un preteso vizio motivazionale sulla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e una richiesta non compresa nel patto tra le parti. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso è stato definito de plano; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La verifica dell'assenza di cause di proscioglimento non può essere dedotta, nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, come vizio di motivazione se non rientra nei casi di violazione di legge consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnabilità della sentenza applicativa della pena è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non vi rientra il vizio motivazionale relativo all'art. 129 c.p.p. se non nei casi indicati dalla norma.
L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche: spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.
Norma di riferimento della sentenza applicativa della pena su richiesta, rispetto alla quale opera il regime speciale e limitato di impugnazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti, non potendo essere veicolate censure di mero vizio motivazionale.
- La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo ammissibile di ricorso avverso il patteggiamento quando non si traduca in una delle violazioni di legge tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili le doglianze che introducono questioni estranee al patto raggiunto tra le parti, poiché la sentenza di patteggiamento resta vincolata ai limiti dell'accordo processuale.
- La pena è censurabile in cassazione solo se illegale nei termini rigorosamente individuati dalla giurisprudenza di legittimità; non basta contestare la motivazione o il contenuto della valutazione giudiziale.
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