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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15725/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava l'incidente di esecuzione volto a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione relativo a un immobile abusivo, deducendo la violazione o errata applicazione dell'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Sosteneva che le due domande di condono, presentate da lei e dal marito, si riferivano a due porzioni autonome dello stesso fabbricato e che la volumetria dovesse essere calcolata separatamente; che le domande erano state presentate nel 1995, prima dell'evoluzione della giurisprudenza che vieterebbe la "scissione" delle domande; e che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente i possibili esiti e i tempi della procedura amministrativa di sanatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del condono edilizio L. n. 724/1994, ogni edificio va considerato come un complesso unitario riconducibile a un unico soggetto legittimato alla domanda di condono, per evitare elusioni del limite volumetrico di 750 mc. Nel caso concreto, le due istanze erano state presentate in relazione a un unico fabbricato (porzioni rispettivamente di 333,93 mc e 717,86 mc) nello stesso giorno e da coniugi, configurando un frazionamento artificioso che superava il limite di 750 mc; pertanto il rigetto dell'istanza è stato ritenuto fondato su elementi di fatto non censurabili in cassazione. È stata inoltre disposta l'assunzione delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1994, n. 724 (condono edilizio), art. 39

    Applicata nel senso che per la determinazione dei limiti per la concessione della sanatoria ogni edificio va inteso come complesso unitario riferibile a un unico soggetto legittimato alla domanda, onde evitare il frazionamento artificioso finalizzato a eludere il limite volumetrico (750 mc).

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la ripartizione delle spese del procedimento e per l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Utilizzata per valutare la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso e, in assenza di elementi che provino tale colpa, comunque disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende conformemente all'art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, pronunce richiamate)

    Costante media giurisprudenziale richiamata nel senso che non è consentito considerare separatamente le singole parti di un edificio per eludere il limite volumetrico di 750 mc stabilito dalla L. n. 724/1994; le domande di condono pertinenti a un unico fabbricato devono essere riferite a una concessione unica.

Massime di principio

  • Per il condono edilizio ai fini del calcolo della volumetria si considera l'edificio come un complesso unitario riconducibile al medesimo centro di interesse: non è ammesso frazionare le istanze per eludere il limite di 750 mc.
  • Domande di sanatoria presentate nello stesso giorno da soggetti legati (es. coniugi) possono essere ricondotte a un unico centro sostanziale d'interesse e trattate congiuntamente, soprattutto se riferite a un unico fabbricato.
  • Il richiedente che vuole sostenere l'autonomia di porzioni di fabbricato deve fornire prove documentali e specifiche (titolarità distinta, separazione funzionale e strutturale, autonoma destinazione d'uso) per contrastare la presunzione di unità dell'edificio.
  • In sede di cassazione non sono sindacabili valutazioni di fatto non manifestamente illogiche: il rigetto fondato su elementi concreti (cumulo volumetrico, data e soggetti delle istanze) è difficilmente riformabile.
  • La presentazione anteriore di una giurisprudenza successivamente consolidata non esonera automaticamente dal divieto di frazionamento; la rilevanza temporale va documentata e collegata a ragioni specifiche e non generiche.
  • Nel proporre incidenti di esecuzione o istanze similari, è utile documentare preventivamente l'esito plausibile e i tempi del procedimento amministrativo di sanatoria se si intende che tali elementi influenzino la decisione del giudice dell'esecuzione.
  • In caso di ricorso inammissibile è possibile l'attribuzione delle spese e del contributo alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); la Corte costituzionale ha precisato i limiti della colpa nella proposizione del ricorso da valutare caso per caso.

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