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Ordinanza

Ordinanza n. 356/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, prot. CDG – 0045873-I in data 20 gennaio 2026, trasmessa con le note ANAS prot. CDG – 0086124-U, prot. CDG – 086130-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086139-U in data 2 febbraio 2026; del dispositivo di approvazione della perizia di variante tecnica n. 132983 del 16 febbraio “che ha determinato, tra l’altro, l’apposizione della pubblica utilità sulle maggiori aree necessarie all’esecuzione dei lavori” non conosciuto; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ANAS di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, con determinazione dell’indennità di occupazione, nonché atto di approvazione della perizia di variante tecnica recante l’apposizione della pubblica utilità sulle maggiori aree necessarie ai lavori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza con cui ANAS ha disposto, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione temporanea per un anno dei loro terreni, nell’ambito dei lavori sulla S.S. n. 9 Via Emilia nel Comune di Casalpusterlengo. È stata dedotta l’illegittimità dell’individuazione delle aree, poiché l’ordinanza non esplicitava le ragioni per le quali l’occupazione fosse stata disposta proprio sui fondi dei ricorrenti, né tali ragioni risultavano dalla perizia di variante, nonostante la presenza di una pluralità di fondi nella zona interessata. È stata inoltre contestata l’assenza di una concreta motivazione circa la necessità dell’occupazione ai fini della corretta esecuzione dei lavori, essendosi ANAS limitata a richiamare genericamente la richiesta dell’appaltatore. È stato infine rappresentato il pregiudizio derivante dall’occupazione, poiché i terreni, concessi in usufrutto a un’azienda agricola familiare, sarebbero stati sottratti alla possibilità di effettuare il raccolto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. In particolare, ha rilevato che l’ordinanza non motivava né la scelta delle aree da occupare né la concreta necessità dell’occupazione, presupposto richiesto dall’art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 per la corretta esecuzione dei lavori. Il mero riferimento alla richiesta dell’appaltatore è stato giudicato generico e insufficiente. Il pregiudizio cautelare è stato ravvisato anche nella compromissione della possibilità di raccolto da parte dell’azienda agricola usufruttuaria dei terreni. L’amministrazione è stata quindi chiamata a riesaminare la decisione in contraddittorio con i proprietari e ad adottare un atto conclusivo espresso entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nelle more, l’ordinanza di occupazione è stata sospesa. Il prosieguo dell’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 maggio 2026; le spese sono state riservate al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. n. 327/2001

    L’occupazione temporanea è consentita solo se necessaria per la corretta esecuzione dei lavori.

    L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio richiede la specifica dimostrazione e motivazione della sua necessità per la corretta esecuzione dei lavori; l’amministrazione deve inoltre motivare l’individuazione delle aree concretamente occupate.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • L’ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio deve motivare specificamente la scelta delle aree da occupare quando nella zona interessata dai lavori siano presenti più fondi potenzialmente utilizzabili.
  • Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione temporanea è legittima soltanto se concretamente necessaria per la corretta esecuzione dei lavori; il mero richiamo generico alla richiesta dell’appaltatore non dimostra tale presupposto.
  • Quando emergano carenze motivazionali sull’individuazione delle aree e sulla necessità dell’occupazione, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare disponendo la sospensione dell’atto e il riesame amministrativo in contraddittorio con i proprietari.
  • Nella valutazione del periculum cautelare rileva anche il pregiudizio alla concreta utilizzazione agricola dei terreni occupati, quale la perdita della possibilità di effettuare il raccolto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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