Cassazione Penale, Ordinanza n. 32105/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato presentato personalmente dal ricorrente in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata in via equitativa.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha presentato personalmente un ricorso per cassazione contro un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Perugia. La Corte rileva che la proposizione personale del ricorso viola l’art. 613, comma 1, c.p.p.; procede de plano e, ritenuta l’irregolarità, dichiara il ricorso inammissibile. Dal testo non emergono né la fattispecie sostanziale né il reato oggetto del procedimento presupposto, né sono illustrati ulteriori motivi di impugnazione.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la presentazione personale del ricorso per cassazione fosse incompatibile con la disciplina prevista dall’art. 613, comma 1, c.p.p., determinando l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte, in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p., deve essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo la determinazione della Corte, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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