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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04007/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile di un reato in materia di stupefacenti, contestando: 1) la penale responsabilità e, in particolare, la finalità di spaccio della condotta, sostenendo che la sostanza fosse destinata a un uso di gruppo; 2) il riconoscimento della recidiva; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era interamente di merito e comunque generico, perché la Corte di appello aveva motivato congruamente escludendo la tesi dell'uso di gruppo in assenza di indicazioni sul compartecipe, sul numero dei soggetti coinvolti e sulle modalità di raccolta del denaro per l'acquisto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la recidiva era stata motivata valorizzando la reiterazione di condotte illecite, la natura del reato, la qualità dei comportamenti e la loro prossimità temporale alle precedenti condanne, sintomatiche di persistente pericolosità. Il terzo motivo è stato giudicato generico, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto dalla presenza di molteplici precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sui precedenti penali e sulla complessiva valutazione negativa della personalità dell'imputata; la censura è inammissibile se non si confronta con tale motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o delle risultanze probatorie, specie quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione congrua e specifica.
  • La tesi dell'uso di gruppo di sostanza stupefacente deve essere supportata da allegazioni specifiche sui compartecipi, sul numero dei soggetti coinvolti e sulle concrete modalità dell'acquisto e del consumo; in mancanza, il motivo è generico.
  • La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando il giudice valorizzi la reiterazione delle condotte, la natura del reato e la prossimità temporale rispetto a precedenti condanne, desumendone una persistente pericolosità dell'agente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente se fondato sui molteplici precedenti penali dell'imputato; una censura generica non è ammissibile se non contesta specificamente tale argomentazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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