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Ordinanza

Ordinanza n. 6882/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensiva, - del decreto n. 323 del 21 gennaio 2026, emesso dal Direttore Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato in data 21 gennaio 2026, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esami, a 23 posti nella qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito al giudizio espresso, in data 20 gennaio 2026 (verbale n. 5), dalla commissione medica concorsuale; - del provvedimento n. 359 del 21 gennaio 2026, emesso dal Direttore Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato in data 21 gennaio 2026, con il quale, in esecuzione del provvedimento di cui al D.M. n. 323 del 21 gennaio 2026, è disposta la revoca della nomina in prova con riserva a Vice Direttore informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a decorrere dal 9 dicembre 2025, del ricorrente; - del verbale n. 5 del 20 gennaio 2026 della Commissione medica istituita per accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nei ruoli del personale del C.N.VV.F. nei confronti dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie del concorso pubblico, per esami, a 23 posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, consegnato in data 6 febbraio 2026, a seguito di istanza di accesso agli atti;

Giustizia amministrativa202603424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità psico-fisica e revoca della nomina in prova con riserva, sulla base del giudizio della commissione medica concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico per esami a 23 posti di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la conseguente revoca della nomina in prova con riserva e il verbale della commissione medica. Ha dedotto che la commissione avrebbe dichiarato l'inidoneità basandosi essenzialmente sulla certificata condizione di invalidità, senza valutare la concreta situazione clinica e la sua compatibilità con le specifiche mansioni della qualifica. Ha prodotto documentazione sanitaria attestante, tra l'altro, adeguato orientamento, capacità comunicative e linguistiche preservate, funzionamento cognitivo e abilità attentive nella norma, assenza di disturbi psicotici rilevati e assenza di condizioni tali da minacciare l'incolumità propria o dei colleghi. Il Ministero ha sostenuto la correttezza della valutazione della commissione, avuto riguardo alla certificazione di invalidità prodotta dal ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione, affidata al Direttore sanitario dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, eventualmente tramite una commissione di medici competenti, dovrà accertare se il ricorrente possieda l'idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle concrete funzioni di vice direttore informatico, se abbia un profilo sanitario compatibile con le esigenze di tutela della salute e dell'incolumità proprie e dei colleghi e se disponga delle capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, decisionali e di gestione pratica richieste dalla qualifica. Il verificatore dovrà acquisire la documentazione necessaria, compreso il mansionario, preavvisare le parti, consentire la partecipazione dei consulenti medici e depositare la relazione entro i termini fissati. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei della graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati o sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a, D.M. Interno n. 166/2019

    idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica

    Il requisito di idoneità deve essere verificato in relazione alle funzioni proprie della qualifica di vice direttore informatico e alle specifiche e concrete mansioni esercitate.

  • art. 2, comma 1, lett. b, D.M. Interno n. 166/2019

    profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso

    La valutazione del profilo sanitario deve essere compiuta considerando le concrete mansioni della qualifica e le esigenze di tutela della salute e dell'incolumità.

  • art. 2, comma 2, D.M. Interno n. 166/2019

    in correlazione alle funzioni previste per la qualifica, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici

    Le capacità richieste devono essere accertate in correlazione alle funzioni concretamente previste per la qualifica.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire un accertamento tecnico sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente in ragione della presenza di dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela e l'oscuramento dei dati sanitari del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'accesso a una qualifica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la valutazione non può arrestarsi alla mera esistenza di una condizione di invalidità, ma deve essere riferita alle specifiche e concrete mansioni proprie della qualifica.
  • Il requisito del profilo sanitario deve essere valutato considerando non soltanto la patologia in astratto, ma anche la sua rilevanza medico-legale in rapporto alle mansioni da svolgere e alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e dei colleghi.
  • Quando la documentazione sanitaria di parte prospetta elementi potenzialmente incompatibili con una valutazione di inidoneità fondata sulla sola certificazione di invalidità, il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare le condizioni concrete richieste dalla disciplina concorsuale.
  • L'accertamento delle capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, decisionali e di gestione degli eventi critici deve essere svolto in correlazione alle funzioni effettivamente previste per la qualifica concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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