Cassazione Penale, Ordinanza n. 12590/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12/03/2024. Dal testo emerge che l'unico profilo affrontato è quello della recidiva: il ricorrente censurava, in sostanza, la motivazione resa in appello sulla recidiva. La Corte di cassazione ritiene invece che vi sia una motivazione adeguata, perché la recidiva è stata valorizzata sulla base di due condanne tra loro sovrapponibili quanto ai fatti e del fatto che l'intervallo temporale tra esse era connotato dalla restrizione custodiale dell'imputato. Non risultano altri motivi di ricorso trattati nel testo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo adeguata la motivazione sulla recidiva resa dal giudice di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 quanto al requisito della non colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata per il principio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità non opera quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte esclude tale evenienza.
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è adeguata quando valorizza precedenti condanne tra loro sovrapponibili nei fatti e considera coerentemente il significato dell'intervallo temporale tra i reati anche in presenza di restrizione custodiale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando la censura si risolve in una contestazione non idonea a incrinare una motivazione di merito logicamente congrua.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende segue automaticamente, salvo manchi la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
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