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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03781/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in liquidazione per il pagamento del corrispettivo dovuto dal comune per attività di gestione e manutenzione di due impianti di depurazione, relative a un periodo compreso tra il 2008 e il 3 novembre 2009. Il comune propose opposizione deducendo plurimi inadempimenti della società e formulando domanda riconvenzionale per il rimborso dei costi sostenuti per eliminare disservizi e riparare guasti. In primo grado il tribunale ritenne la società inadempiente, ma riconobbe comunque una somma ridotta alla medesima in ragione della condotta del comune, e accolse la riconvenzionale del comune. La corte d'appello respinse l'impugnazione della società, confermando l'inadempimento e ritenendo non provata la documentazione asseritamente prodotta sui guasti e sulle segnalazioni al comune; respinse anche la censura sulla liquidazione equitativa del corrispettivo e sulle spese. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe ignorato la documentazione prodotta sulle segnalazioni dei guasti e sui rapporti di visita giornalieri, e che ciò avrebbe condotto erroneamente a ritenere irrilevanti le testimonianze; con il secondo ha dedotto violazione del d.m. n. 55 del 2014 per avere la corte liquidato le spese sullo scaglione di valore errato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado nei fatti, con conseguente operatività del filtro di inammissibilità ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito; nella specie la corte territoriale aveva comunque esaminato il tema delle comunicazioni di guasti, ritenendole non provate. È stata richiamata anche l'equiparazione, in difetto di specifica indicazione delle parti rilevanti, della riproduzione integrale dei documenti al mero richiamo degli stessi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la liquidazione delle spese è stata effettuata correttamente sullo scaglione corrispondente al valore del disputatum in appello, calcolato in via differenziale tra quanto riconosciuto in primo grado e quanto ancora richiesto in appello; pertanto lo scaglione applicato era quello da euro 26.000 a euro 52.000 e il compenso liquidato era conforme ai parametri. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    sanziona con l'inammissibilità il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    quarto comma (come richiamato nel testo)

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non siano esaminate tutte le risultanze istruttorie.

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato nella doglianza relativa alla liquidazione equitativa; la Corte esclude che il tribunale abbia deciso secondo equità, limitandosi a liquidare il corrispettivo in via equitativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • d.m. n. 55 del 2014

    per la liquidazione delle spese il valore della causa in appello va determinato secondo il criterio differenziale tra quanto ottenuto in primo grado e quanto ancora richiesto in appello; corretta quindi l'applicazione dello scaglione corrispondente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando l'appello si limiti a confermare l'accertamento di fatto del primo giudice, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per effetto del filtro previsto dall'art. 348-ter c.p.c., salvo ipotesi non ricorrenti nel caso concreto.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, da solo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice di merito.
  • La riproduzione integrale dei documenti di causa non è sufficiente a fondare un vizio di motivazione se non è accompagnata dall'indicazione specifica delle parti del documento ritenute decisive.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi nel giudizio di appello, il valore della controversia va determinato in modo differenziale, confrontando il risultato raggiunto in primo grado con la maggiore pretesa ancora coltivata in impugnazione.
  • La liquidazione delle spese secondo i parametri forensi è corretta se applicata allo scaglione di valore corrispondente al disputatum effettivo del grado di giudizio.
  • Se il ricorso è respinto, il soccombente può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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