Cassazione Penale, Sentenza n. 25450/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva accolta l'appello del P.M. contro il rigetto della custodia cautelare. Ha dedotto quattro motivi principali: 1) mancata declaratoria di genericità dell'appello del P.M. e errata applicazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione (si lamenta che l'appello fosse generico e cumulativo e che la questione fosse già sollevata dalla difesa); 2) violazione degli artt. 274 e 125 c.p.p. per errata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e carenza motivazionale, in mancanza di elementi concreti e recenti; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per omessa verifica della compatibilità della nuova misura con la detenzione già in corso e carenza di motivazione sul rischio di reiterazione durante l'esecuzione di altra misura; 4) violazione dell'art. 125 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione e mancata valutazione autonoma delle esigenze cautelari, con adesione acritica alle argomentazioni del P.M.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo e aspecifico rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame, che aveva spiegato la tecnica espositiva del P.M. e l'ampiezza cumulativa della ricostruzione dei fatti. I secondi e terzi motivi sono stati giudicati manifestamente infondati: il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione alla luce della gravità dei fatti (cessioni ingenti di cocaina: 30 kg, 26 kg, 67 kg in brevi periodi), dell'organizzazione logistica, dei precedenti specifici e dei procedimenti pendenti, nonché di una precedente custodia cautelare e di una condanna irrevocabile. Si è inoltre precisato che lo stato di detenzione per altra causa non esclude la configurabilità del pericolo di reiterazione. Anche il quarto motivo è stato respinto come infondato, perché il Tribunale aveva valutato autonomamente l'idoneità dei fatti e la personalità dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il pericolo di reiterazione è "concreto" quando sussistono elementi reali non ipotetici e "attuale" quando è possibile una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nel tempo; l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica che consideri modalità del fatto, personalità e contesto socio-ambientale
Il giudice deve motivare adeguatamente la decisione cautelare; nel caso in esame la motivazione è ritenuta sufficiente perché ha valutato i fatti, la personalità e il contesto
L'appello cautelare ha la fisionomia degli ordinari mezzi di impugnazione e deve individuare i punti censurati e i motivi di fatto e di diritto con specificità proporzionale alla motivazione impugnata; un atto che non rispetti tale specificità può essere dichiarato inammissibile o inefficace nella sua doglianza reiterativa
La compatibilità tra misure cautelari e stato di detenzione preesistente deve essere valutata, ma lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé ostativo all'applicazione di ulteriore custodia cautelare qualora emergano elementi che rendono attuale il pericolo di reiterazione
art. 110, art. 81 cod. pen.; artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali richiamate per la configurazione dei delitti di concorso e di spaccio/produzione di stupefacenti; la gravità delle condotte contestate (ingenti quantitativi di cocaina e modalità organizzative) è stata valorizzata ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione
Massime di principio
- Un appello cautelare deve indicare con sufficiente specificità i punti della decisione impugnata e i motivi posti a fondamento: doglianze meramente reiterative o aspecifiche sono spesso inammissibili.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la prova di imminenti occasioni concrete di recidiva, ma una valutazione prognostica basata su elementi reali: modalità del fatto, quantità/gravità, struttura organizzativa, precedenti e procedimenti pendenti.
- La presenza di precedenti specifici, condanne irrevocabili, procedimenti pendenti e l'impiego di logistica organizzata costituiscono elementi forti ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione.
- La detenzione già in corso per altra causa non esclude automaticamente la possibilità di adottare ulteriore custodia cautelare quando sussistano ragioni fondate di pericolo di reiterazione, data la possibilità che il regime detentivo cambi o che si verifichino periodi di libertà breve.
- Il giudice delle misure deve formulare una motivazione che colleghi i fatti contestati alle esigenze cautelari in modo concreto; una valutazione articolata e collegata agli elementi di fatto rende difficilmente superabile il giudizio in sede di impugnazione.
- Nel valutare impugnative avverse dell'accusa è ammessa una esposizione cumulativa dei fatti quando gli indagati sono fortemente integrati nell'ambito del medesimo disegno criminoso, purché emerga comunque l'adeguata valutazione delle specificità individuali.
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