Cassazione Civile, Sentenza n. 8790/2020 del 12/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Il Ministero aveva irrogato alla ricorrente, con decreto del 10 marzo 2008, una sanzione amministrativa di € 863.248 per transazioni in contanti oltre soglia, effettuate nel periodo 1999-2002 senza l’intermediazione di soggetti abilitati, mentre ella era legale rappresentante della società. Nel corso dell’opposizione, il Ministero aveva emanato un secondo decreto, rideterminando la sanzione in € 530.467, in ragione del fatto che la ricorrente aveva ricoperto la carica soltanto dal 2001. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione al secondo decreto per difetto di prova dell’illecito. In appello, il Ministero aveva contestato tale statuizione e la ricorrente aveva proposto appello incidentale sulla liquidazione delle spese. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 13 luglio 2017, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l’interesse del Ministero all’impugnazione in ragione della propria precedente decisione sull’opposizione al primo decreto. Con unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 295 c.p.c.: a suo avviso, poiché la decisione relativa al primo decreto non era passata in giudicato, il giudizio sul secondo decreto avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della formazione del giudicato. La ricorrente ha inoltre prospettato, senza formulare uno specifico motivo di censura, l’omessa decisione sull’appello incidentale relativo alle spese di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo relativo all’art. 295 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere era stata pronunciata per sopravvenuta carenza d’interesse del Ministero appellante; la ricorrente non aveva quindi interesse a impugnarla, poiché la sua cassazione avrebbe ridato effetto a un appello rivolto contro di lei. In secondo luogo, il rapporto tra i giudizi sui due decreti era di pregiudizialità meramente logica, non tecnico-giuridica: i decreti erano atti sequenziali e funzionalmente integrativi, ma non un unico atto strutturalmente unitario. La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. riguarda la pregiudizialità tecnico-giuridica, mentre quella meramente logica è regolata dall’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. Anche la doglianza relativa all’assorbimento dell’appello incidentale sulle spese è stata dichiarata inammissibile: qualificata come denuncia di omessa pronuncia, era priva di decisività perché la ricorrente non aveva indicato le specifiche voci tariffarie che il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero € 10.000 per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., concerne unicamente la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non anche quella in senso meramente logico, quest’ultima disciplinata dall’art. 336 c.p.c., comma 2, sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione.
La sospensione necessaria presuppone una pregiudizialità tecnico-giuridica; non è applicabile quando il rapporto tra le controversie è soltanto di pregiudizialità logica.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., concerne unicamente la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non anche quella in senso meramente logico, quest’ultima disciplinata dall’art. 336 c.p.c., comma 2, sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione.
La pregiudizialità meramente logica trova disciplina nell’effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione, non nella sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c.
art. 378 c.p.c.
La memoria ex art. 378 c.p.c., illustra la “riproposizione dell’appello incidentale rimasto assorbito” (pag. 2).
La disposizione è menzionata in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente; la sentenza non ne ricava una specifica regola interpretativa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato preso a riferimento per il pagamento aggiuntivo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un pregiudizio derivante dalla decisione; deve inoltre sussistere un’utilità giuridica concreta conseguibile con l’accoglimento dell’impugnazione. Difetta tale interesse quando la cassazione della decisione impugnata ripristinerebbe un gravame diretto contro la stessa parte che impugna.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è limitata alle ipotesi di pregiudizialità tecnico-giuridica e non opera per la sola pregiudizialità logica, cui si applica l’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c.
- La denuncia di omessa pronuncia, anche quando dedotta come illogico assorbimento di un motivo d’appello, deve indicare la decisività della violazione. È inammissibile se non specifica gli elementi necessari a dimostrare che l’omissione avrebbe potuto incidere sull’esito della controversia, poiché non sono ammesse cassazioni inutili o meramente formali.
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