Cassazione Civile, Sentenza n. 32665/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Consob ha proposto ricorso per correzione della sentenza n. 9067/2018 (e subordinatamente, in seconda battuta, ricorso per revocazione) denunciando errori materiali: (a) indicazioni incomplete o imprecise delle parti nell'intestazione; (b) omissione di alcuni soggetti tra gli intimati (possibile omissione materiale o omessa pronuncia); (c) mancata inclusione nel dispositivo di uno dei motivi accolti (in particolare il nono motivo). La Consob ha chiesto la rettifica cartolare della sentenza, riservandosi la revocazione solo nel caso in cui la correzione non fosse accolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente che il ricorso per correzione dovesse essere esaminato per primo (essendo stato proposto anteriormente alla revocazione) e ha distinto tra errore materiale (correggibile ex art. 287 c.p.c.) e revocazione per errore di fatto (strumento idoneo solo se viziata la formazione della volontà giudiziale). Ha individuato gli errori denunciati come appartenenti alla categoria degli errori materiali e li ha effettivamente riscontrati. Ha quindi accolto il ricorso per correzione nella misura indicata nel dispositivo: ha corretto l'intestazione (es. la dizione "Rasulo Angela" va intesa "in proprio e nella qualità di erede di Rasulo Anna"; correzione di "Chiarolanza Cristina" in "Chiarolanza Cristiana"; inserimento di una serie di nominativi tra gli intimati), e ha modificato il dispositivo affinché rifletta l'effettiva motivazione (includendo il nono motivo tra quelli indicati). Il ricorso per revocazione, essendo superfluo dopo l'accoglimento della correzione, è stato assorbito. Le spese processuali sono state poste a carico dei controricorrenti.
Norme richiamate
Rimedio destinato a correggere errori materiali o omissioni cartolari della sentenza; non incide sul contenuto decisorio e non ha funzione decisoria autonoma.
Richiamato nell'ambito della distinzione tra correzione ed azione di revocazione; la revocazione è il rimedio per l'errore di fatto che vizi l'atto formatosi nella volontà giudiziale.
Richiamato come norma collegata alla revocazione; conferma che la revocazione agisce quando il vizio attiene al contenuto decisorio.
art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.
Richiamate in relazione ai rimedi di cassazione e ai casi in cui la revocazione può avere rilievo anche in sede di impugnazione straordinaria.
Norma sul modello di busta per le notificazioni; la mancata conformità può produrre nullità della notifica, ma la Corte ha ricordato che la nullità di notifica, se rilevante, deve essere provata (es. produzione delle buste) e non si desume automaticamente dall'omissione di nomi nell'intestazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per sottolineare che l'ordinanza che conclude il procedimento di correzione non ha natura decisoria che si presta all'impugnazione, neppure mediante il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Giurisprudenza di Cassazione (citata)
Cass. Sez. U n. 5165-04; Cass. n. 5950-07; Cass. n. 16205-13; Cass. n. 5733-19; Cass. Sez. U n. 11508-12
Richiamata per la consolidata distinzione tra correzione di errori materiali (strumento formale) e rimedi impugnatori pienamente decisori; conferma che la correzione non può incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Se il vizio denunciato riguarda mera redazione cartolare (intestazione, nomi, errori di battitura, mancata trascrizione di un motivo nel dispositivo) il rimedio corretto è il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.; va esperito prima di impugnazioni più gravose come la revocazione.
- La revocazione per errore di fatto va utilizzata solo quando l'errore incide sulla formazione della volontà giudiziale e sul contenuto decisionale: non va confusa con la semplice correzione di un dato formale.
- Quando si deduce nullità di notifica per vizi formali (es. modello di busta ai sensi della L. 53/1994) bisogna produrre la relativa prova (le buste, documenti di notificazione); l'assenza di un nome nell'intestazione non prova di per sé una nullità generale delle notifiche.
- Se la correzione della sentenza riesce ad eliminare gli errori denunciati, le ulteriori impugnazioni subordinatamente proposte (es. revocazione) risultano assorbite.
- La pronuncia che dispone la correzione ha natura non decisionale rispetto al merito: la correzione ricondurrà coerenza tra motivazione e dispositivo senza alterare il contenuto della decisione; tale ordinanza non costituisce generalmente oggetto di impugnazione autonoma.
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