Cassazione Penale, Sentenza n. 46760/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato da Grimaldi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli (Sez. distaccata di Afragola) del 21/1/2011, che l'aveva condannata per violazione dei sigilli continuata e aveva dichiarato l'improcedibilità per alcune contravvenzioni edilizie. La Corte distrettuale aveva ritenuto i motivi di appello generici e la redazione dell'atto in contrasto con l'art. 591 c.p.p. (lettera c)), e quindi dichiarato l'inammissibilità dell'appello in giudizio camerale senza contraddittorio. La ricorrente ha denunciato che i motivi non erano generici e che la Corte aveva in realtà esaminato e risposto ai motivi nel merito, usando indebitamente lo strumento dell'inammissibilità e privando la difesa del contraddittorio; inoltre la notifica dell'ordinanza originaria era viziata e la Corte territoriale aveva poi disposto la rimessione in termini (13/5/2023) sulla base di una notificazione irregolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che, per effetto del provvedimento della Corte d'appello del 13/5/2023 (rimessione in termini in relazione alla notificazione irregolare), l'impugnazione della ricorrente fosse tempestiva. Sostanzialmente la Corte ha richiamato l'interpretazione post-riforma (legge n.103/2017) secondo la quale l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi difettino di specificità e non quando siano meramente infondati; la Corte territoriale aveva invece esaminato i motivi e dato una risposta di merito pur usando la formula dell'inammissibilità e senza garantire il contraddittorio. Per questi vizi formali e procedurali la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini, ferma l'ammissibilità formale, la fondatezza del gravame.
Norme richiamate
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il giudizio camerale; la Corte territoriale ha agito ai sensi di tale disposizione nel dichiarare inammissibile l'appello, ma la Cassazione evidenzia che l'uso dello strumento dell'inammissibilità non era corretto rispetto al materiale esaminato.
art. 581 cod. proc. pen. (riformato dalla legge n.103/2017)
Dopo la riforma il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi manchino di specificità ovvero non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; non è corretto dichiarare inammissibile un appello quando i motivi risultano semplicemente infondati, perché in tal caso spetta al giudice decidere nel merito e, se del caso, confermare la sentenza di primo grado.
Corte di cassazione, Sez. I, 16 novembre 2017, n.52477
Distinzione tra rimessione in termini e invalidità della notificazione: la rimessione presuppone una notificazione formale e un impedimento oggettivo a proporre l'impugnazione; se la notificazione non è mai validamente eseguita, il termine per proporre impugnazione non inizia a decorrere.
Corte di cassazione, Sez. IV, 8 ottobre 2021, n.36533
Conferma il principio che l'inammissibilità per genericità è applicabile solo in caso di mancanza di specificità; motivi infondati devono essere esaminati nel merito e non soppressi con una pronuncia di inammissibilità.
Massime di principio
- Se la notificazione di una ordinanza è irregolare, il termine per proporre impugnazione potrebbe non essere mai decorso: in tal caso è possibile ottenere la rimessione in termini o far valere che il ricorso è tempestivo.
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n.103/2017, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello solo quando i motivi difettano di specificità; non può sostituire il giudizio di merito con una dichiarazione di inammissibilità se i motivi sono semplicemente ritenuti infondati.
- L'adozione di una procedura camerale (giudizio in camera di consiglio) che esamina e risponde ai motivi senza contraddittorio può risultare viziata: la mancanza di interlocuzione tra le parti può comportare annullamento senza rinvio quando il vizio è di natura procedurale e compromette il diritto di difesa.
- Quando il giudice d'appello esamina nel merito i motivi di appello, la decisione dovrebbe essere resa con il modello procedurale appropriato (con contraddittorio e motivazione di merito); l'uso improprio della formula 'inammissibilità' a fronte di un esame di merito può essere censurato in Cassazione.
- In situazioni simili il rimedio pratico consiste nel far rilevare tempestivamente vizi di notificazione, chiedere la rimessione in termini oppure impugnare la pronuncia per violazione delle norme sul contraddittorio e per errata qualificazione della decisione come inammissibile.
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