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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36195/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta fermo il proscioglimento dell'imputato pronunciato dal Tribunale di Firenze per insussistenza del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze che, in riforma della decisione del Giudice di pace, aveva assolto l'imputato dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste, revocando di fatto la condanna al pagamento della multa e al risarcimento del danno con provvisionale riconosciuti in primo grado. Il ricorso articolava due motivi: il primo censurava la decisione di merito sul punto del proscioglimento, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, nei procedimenti davanti al giudice di pace, l'art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 non consente il ricorso per cassazione per i motivi attinenti alla motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; il secondo motivo chiedeva in sostanza una rivalutazione delle prove e dell'idoneità intimidatoria della condotta contestata, ma la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva già motivato in modo adeguato, considerando il contesto in cui la condotta era stata posta in essere, sicché la censura mirava a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000

    nei procedimenti davanti al giudice di pace esclude il ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quindi per vizi di motivazione o per la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il motivo di ricorso fondato sul vizio di motivazione non è proponibile, nel caso considerato, contro la sentenza del giudice di pace.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso le sentenze del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure che denunciano vizi di motivazione o che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio, se tali motivi rientrano nel perimetro precluso dall'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di legittimità, sollecita un diverso apprezzamento dell'idoneità offensiva o intimidatoria della condotta, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione adeguata e congrua sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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