Sentenza del 26/11/2024 n. 227 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Accise armonizzate - Provvedimento irrogazione sanzioni - Sanzioni ex art. 59 d.lgs. 504/1995 - Natura amministrativa delle sanzioni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato il prelievo irregolare di energia elettrica nel 2017 da locali in uso al Condominio, ritenendo i contatori manomessi (calotta e sigilli rotti, circuiti amperometrici rescissi) con una sottostima del consumo del 66%, e ha irrogato sanzioni ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 504/1995 per sottrazione dell'energia al regolare accertamento dell'imposta. Il Condominio ha impugnato l'atto denunciando nullità per mancata allegazione di documenti (fattura ricostruttiva, tabelle di ricalcolo), violazione del contraddittorio e dell'obbligo di indicare criteri di determinazione dell'imposta e della sanzione, infondatezza dell'addebito e prescrizione (ricostruzione retroattiva dei consumi relativa al periodo 2011-2016), nonché che non era dimostrata la responsabilità del Condominio nella manomissione; ha inoltre richiamato una delibera ARERA sul limite temporale per i ricalcoli. L'Agenzia ha risposto che il Condominio era a conoscenza delle fatture, che l'art. 59 si applica anche all'utente/intestatario del contratto e che, anche se la manomissione fosse imputabile a terzi, l'intestatario ha l'obbligo di vigilanza (culpa in vigilando).
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 59 D.Lgs. 504/1995, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 15201/2019) che enuncia la natura amministrativa e ripristinatoria della sanzione e la possibilità di applicarla all'intestatario della fornitura anche se non è provato quale soggetto materiale abbia effettuato la manomissione. Il Collegio ha inoltre condiviso la ricostruzione dei consumi effettuata a seguito della manomissione (oltre il limite annuale/eccezioni ARERA quando la causa è la manomissione) e ha richiamato il principio dell'autonomia tra processo penale e tributario (quindi l'assoluzione penale non esclude la sanzione tributaria). L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1995, art. 59 (TUA)
"Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere..." (commi 1-5, tra cui l'applicabilità anche all'utente che manomette i congegni e a chi sottrae o tenta di sottrarre energia al regolare accertamento dell'imposta).
La Corte territoriale ha interpretato l'art. 59 come norma che prevede sanzioni di natura amministrativa e ripristinatoria (non punitive) applicabili anche all'intestatario della fornitura quando vi sia manomissione del contatore o sottrazione di energia; la violazione non richiede che l'intestatario sia l'autore materiale della manomissione.
Richiamato dall'appellante per censurare la mancata indicazione dei criteri di determinazione della sanzione; il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia comunque indicato i criteri richiamando l'art. 59 TUA e che non sussista invalidità dell'atto per tale motivo.
Delibera ARERA 97/18/R/COM del 22/08/2018
La delibera contiene limiti temporali per i ricalcoli dei consumi (criteri di conguaglio). Il Collegio ha precisato che il limite di due anni previsto dalla delibera si applica quando il conguaglio non è imputabile al cliente; se la causa del mancato rilevamento è la manomissione del contatore, la ricostruzione retroattiva dei consumi è comunque consentita.
Riferito in tema di rapporti tra processo penale e processo tributario: il principio della specialità e l'autonomia dei due procedimenti significa che un'esito favorevole in sede penale (assoluzione) non preclude l'azione amministrativo-tributaria o l'applicazione delle sanzioni previste dal TUA.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sent. 4 giugno 2019, n. 15201
La Cassazione ha chiarito che le sanzioni dell'art. 59 TUA sono di natura amministrativa e svolgono funzione ripristinatoria del bene giuridico (imposta sottratta) e non funzione punitiva, e possono essere applicate all'obbligato fiscale anche se non è l'autore materiale dell'abusivo prelievo; ciò evita conflitto con il principio 'ne bis in idem' convenzionale.
Massime di principio
- Le sanzioni previste dall'art. 59 D.Lgs. 504/1995 hanno natura amministrativa e mirano a ristabilire l'imposta dovuta (ripristino), non sono considerate sanzioni penali ai fini del ne bis in idem.
- L'intestatario del contratto di fornitura può essere sanzionato per manomissione o per sottrazione di energia al regolare accertamento anche se non è provato che sia stato l'autore materiale della manomissione; l'obbligo di vigilanza sull'installazione del contatore può comportare responsabilità per culpa in vigilando.
- L'esito di un procedimento penale (anche assolutorio) non impedisce l'irrogazione di sanzioni amministrativo-tributarie: i due sistemi procedurali sono autonomi.
- I limiti temporali per il ricalcolo dei consumi previsti da norme o delibere (es. ARERA) possono essere superati se il conguaglio è dovuto a manomissione del contatore: in presenza di alterazione volontaria della misurazione è ammessa la ricostruzione retroattiva dei consumi.
- In sede contenziosa l'Amministrazione non è tenuta ad allegare in modo formale ogni documento se è provabile che il contribuente ha già avuto conoscenza delle fatture e dei calcoli (ad es. se gli sono stati recapitate e contestate), ma la correttezza del procedimento probatorio e la chiarezza dei criteri di calcolo restano elementi decisivi per la legittimità dell'atto.
- Chi contesta un accertamento per manomissione dovrebbe produrre elementi contrari specifici (prove di assenza di accesso, documentazione di manutenzione, fatture e misurazioni coerenti) e segnalare eventuali vizi procedurali del sopralluogo o della ricostruzione dei consumi.
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