Sentenza del 26/11/2024 n. 3110 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha confermato la decisione di primo grado: le aree scoperte adibite esclusivamente a transito, sosta e manovra dei veicoli (parcheggi) non sono soggette a TARI; i locali adibiti ad uffici restano soggetti a TARI. La società aveva depositato una perizia giurata non contestata che attestava la natura dei parcheggi; il Comune ha visto respinto il proprio appello e condannato al pagamento delle spese di lite (€ 2.000).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
annullamento dell'avviso di liquidazione TARI (acconto 2021) relativo a autorimesse, magazzini e uffici per € 25.598; la controversia riguardava principalmente la tassabilità delle aree scoperte adibite a parcheggio e a manovra (se suscettibili di produrre rifiuti) mentre non vi era contestazione sugli uffici
Norme richiamate
Legge n. 147 del 2013 - art. 641
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
la norma stabilisce il presupposto impositivo: in astratto la TARI si applica a ogni area suscettibile di produrre rifiuti, ma prevede esclusioni (aree pertinenziali/accessorie). Tuttavia il contribuente può provare che una specifica area non è produttiva di rifiuti.
Legge n. 147 del 2013 - art. 642
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
conferma l'obbligo tributario in capo al possessore/detenente e la responsabilità solidale in caso di più soggetti; non muta la possibilità di dimostrare la non produzione di rifiuti.
Regolamento comunale TARI - art. 8, comma 1
Non sono soggette all'applicazione della Tari i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ... lettera h (le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibiti a magazzino all'aperto).
il regolamento comunale specifica ed esclude le aree di sosta/transito/manovra dei veicoli dalla TARI quando, per natura o uso stabile, non comportano produzione apprezzabile di rifiuti; costituisce criterio applicativo cruciale nel giudizio.
Legge 507 del 1993 (richiamata)
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno... qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
richiama la preesistente possibilità di escludere dalla tassa locali/aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti, purché dimostrato con elementi oggettivi/documentazione.
Massime di principio
- La TARI si applica in astratto a locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, ma il contribuente può fornire prova contraria con idonea documentazione (perizia, foto, elementi oggettivi).
- Le aree adibite esclusivamente a transito, sosta e manovra dei veicoli sono normalmente escluse dalla TARI se non comportano produzione apprezzabile di rifiuti (ciò è spesso previsto anche nei regolamenti comunali).
- Le aree coperte o i locali usati per attività logistiche o per deposito di beni possono essere tassabili se il loro uso comporta produzione di rifiuti; la qualificazione dipende dalla natura e dall'uso concreto.
- Una perizia tecnica giurata non contestata ha forte valore probatorio e può determinare l'esclusione dal tributo quando dimostra l'assenza di produzione di rifiuti.
- Accertamenti con adesione o precedenti ripartizioni percentuali di superficie possono essere elementi utili ma non pregiudicano la valutazione basata su evidenze tecniche attuali.
- L'onere di prova è in pratica sul contribuente che chiede l'esclusione, ma una volta prodotta documentazione plausibile e non efficacemente contestata dal Comune, il giudice può accoglierla.
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