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Sentenza

Sentenza del 26/11/2024 n. 3111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'atto di recupero di un credito d'imposta (pari a € 7.729 oltre interessi e sanzioni) che la società aveva utilizzato in compensazione nell'anno 2012 per costi sostenuti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo riferiti al 2011. L'Agenzia ha ritenuto il credito "inesistente" perché nel periodo di imposta 2012 il quadro RU (sezione I) non era stato compilato e il credito non era stato esposto con il codice 49, contestando quindi la legittimità dell'utilizzo in compensazione. La società invece sostiene che il diritto al credito era già maturato in ragione di investimenti effettuati nel 2008/2009; pur avendo inizialmente ricevuto diniego del nulla osta per incapienza di fondi, successivi stanziamenti legislativi hanno reso nuovamente esigibile il credito e la società lo aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione (Modello Unico 2012 - redditi 2011) e lo aveva utilizzato secondo la Risoluzione n.100/E del 19.10.2011.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto al credito fosse già sorto con gli investimenti del 2008/09 e che il diniego del nulla osta per incapienza di fondi avesse solo sospeso l'esigibilità del credito, senza farne venire meno il diritto. La società aveva adempiuto all'obbligo dichiarativo indicandolo nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione (Modello Unico 2012), perciò l'omissione di riporto nel quadro RU nell'anno successivo è stata qualificata come mera irregolarità formale che non determina l'inesistenza del credito. Pertanto l'atto di recupero è stato annullato e l'Agenzia è stata condannata alle spese del grado in favore della resistente per € 3.100 (con distrazione a favore del difensore).

Norme richiamate

  • art. 17, D.Lgs. 241/1997

    L'Agenzia ha richiamato la norma sul meccanismo di compensazione dei crediti, sostenendo che i crediti utilizzati devono risultare dalla compilazione del quadro RU; il giudice ha ritenuto che l'omissione formale nel quadro RU non impedisca la sussistenza del credito già maturato e dichiarato nell'anno di competenza.

  • art. 29, comma 2, lett. a), D.L. 185/2008

    Norma istitutiva del credito d'imposta per attività di ricerca: il giudice ha ritenuto che gli investimenti indicati rientrassero nella fattispecie che dà diritto al credito.

  • art. 2, comma 236, Legge 191/2009

    Intervento legislativo che ha stanziato risorse integrative consentendo l'effettiva fruizione del credito sospeso per incapienza dei fondi; per la sentenza tale stanziamento ha reso nuovamente esigibile il credito già maturato.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 100/E del 19.10.2011

    "Dall'esame della normativa istitutiva dell'agevolazione e del delineato quadro interpretativo si evince che per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, il diniego del predetto nulla-osta non impedisce la maturazione del credito di imposta ma inibisce l'utilizzo del credito di imposta maturato - nei termini in precedenza specificati - nei relativi periodi di imposta, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, senza tuttavia escludere la possibilità di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilità finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi."

    La risoluzione è stata interpretata dal giudice come prova che il diritto al credito matura con l'investimento e che il diniego per carenza di fondi sospende solo l'utilizzo, senza far venire meno la titolarità del credito; inoltre la risoluzione considera assolto l'obbligo di comunicazione mediante l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione.

  • D.Lgs. 471/1997, art. 1

    Riferimento alla sanzione applicabile per omessa dichiarazione; il giudice ha osservato che l'omissione formale può essere sanzionata come irregolarità della dichiarazione e non come inesistenza del credito, con sanzioni limitate previste dalla norma.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 53

    Norma richiamata dall'Avvocatura della società per contestare l'appello dell'Agenzia (presunta inammissibilità): il giudice non ha accolto l'eccezione di inammissibilità e ha deciso il merito, ritenendo sufficiente la struttura dell'impugnazione dell'Amministrazione.

  • Cassazione (ord. n. 10867/2022 e n. 34266/2021)

    Richiamate dall'Agenzia come giurisprudenza che attribuirebbe rilievo sostanziale all'indicazione nel quadro RU; tuttavia il giudice di merito ha ritenuto che tali principi non fossero applicabili automaticamente alla fattispecie, posto che il contribuente aveva già adempiuto all'obbligo dichiarativo nell'anno di maturazione rendendo possibile il controllo.

Massime di principio

  • Il diritto al credito d'imposta per investimenti in ricerca matura con l'effettuazione degli investimenti stessi; un diniego temporaneo del nulla-osta per carenza di fondi sospende l'esigibilità ma non annulla il diritto.
  • L'indicazione del credito nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione (Modello Unico relativo all'anno di riferimento) può assolvere l'obbligo informativo secondo la Risoluzione n.100/E; l'omissione di un riporto nel quadro RU dell'anno successivo può essere qualificata come irregolarità formale e non come causa automatica di inesistenza del credito, salvo che l'Amministrazione dimostri un concreto pregiudizio al controllo.
  • Per evitare contestazioni è comunque buona prassi indicare sempre i crediti d'imposta nel quadro RU con il codice corretto (es. codice 49 quando richiesto) e conservare tutta la documentazione comprovante gli investimenti e le comunicazioni ricevute dall'Amministrazione.
  • Se l'Agenzia eccepisce l'omissione come ostacolo al controllo, spetta all'Amministrazione dimostrare che l'irregolarità ha effettivamente impedito l'esercizio del controllo o ha determinato un vantaggio indebito; in assenza di tale prova i giudici possono qualificare la violazione come formale.
  • In sede procedurale, le doglianze sull'ammissibilità dell'appello (art.53 D.Lgs. 546/1992) vanno dedotte con i profili procedurali richiesti; tuttavia la decisione di merito rimane influenzata dalla valutazione sostanziale della sussistenza del credito e degli adempimenti dichiarativi effettivamente eseguiti dal contribuente.

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