Sentenza del 26/11/2024 n. 851 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - l'impugnativa contro un atto di rettifica dell'originario avviso di accertamento è da ritenere inammissibile per tardiva proposizione - Sussiste
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento TARI 2017 sostenendo: 1) che l'azione accertativa fosse prescritta/decaduta alla data di notifica dell'atto impugnato; 2) che l'attività agrituristica dovesse essere considerata attività agricola esente o comunque diversa, con conseguente diversa classificazione delle superfici tassabili (richiamando L. n.96/2006, art. 2135 c.c. e normativa catastale). Il Comune eccepiva che l'atto notificato il 25.05.2023 era una mera rettifica in melius dell'avviso originario (notificato il 15.02.2023) e non un nuovo atto impugnabile, per cui l'impugnazione proposta il 01.07.2023 era tardiva e inammissibile; inoltre sosteneva che la tariffa era correttamente applicata alle superfici destinate a ristorazione e alloggiamento e che non esiste norma che esenti genericamente gli agriturismi dalla TARI.
La decisione
La Corte d'Appello ha accolto l'appello incidentale del Comune, ritenendo che l'atto del 25.05.2023 fosse una rettifica in diminuzione dell'avviso originario e non un nuovo atto impugnabile. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dalla contribuente (che avrebbe dovuto impugnare l'avviso originario entro 60 giorni dalla notifica del 15.02.2023). L'appello principale della contribuente è stato rigettato; la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado in favore del Comune (€/1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.L. n. 18/2020, art. 67
La sospensione dei termini ex art. 67 DL 18/2020 ha posticipato la scadenza della decadenza dell'azione accertativa; nel caso concreto i termini risultavano scadenti il 26.03.2023, quindi successivamente alla notificazione dell'atto impositivo del 15.02.2023.
L. n. 96/2006
Richiamata dalla contribuente per sostenere che l'agriturismo sia una specificazione dell'attività agricola; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comporti automaticamente l'esenzione dalla TARI senza norma espressa o prova della natura agricola rilevante ai fini della tassa.
Art. 2135 c.c.
Richiamato come norma civilistica sulla qualificazione delle attività agricole; non è stato ritenuto decisivo per escludere l'imposizione TARI sulle superfici utilizzate per agriturismo, in assenza di norma tributaria che esenti tali attività.
Normativa catastale, art. 1, c. 5 (categoria D/10)
le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche vengono censite nella categoria speciale D/10
La contribuente ha richiamato la classificazione catastale per sostenere il carattere agricolo delle superfici; la Corte ha ritenuto che la qualificazione catastale non determini automaticamente l'esenzione TARI e che la tariffazione riguardi le superfici produttive di rifiuto.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. V e Sez. VI, varie sentenze citate)
Cass., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 7293; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27543; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019; Cass., Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11699; Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7511; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29595
Costante giurisprudenza che la rettifica in diminuzione dell'avviso originario non costituisce un nuovo atto impugnabile né una nuova pretesa tributaria ma una revoca parziale dell'atto precedente; pertanto non interrompe o rinnova i termini per impugnare l'atto originario e non è specificamente impugnabile se non si è tempestivamente contestato l'avviso principale.
Massime di principio
- La rettifica in diminuzione notificata dall'amministrazione (rectius atto in melius) non costituisce un nuovo atto impugnabile: è una revoca parziale dell'avviso originario e non riapre i termini per l'impugnazione.
- Se si intende contestare le ragioni dell'avviso originario (anche se successivamente rettificato in senso favorevole), il contribuente deve impugnare tempestivamente l'avviso originario entro i termini di legge (di regola 60 giorni dalla notifica). Un'impugnazione proposta dopo la scadenza è inammissibile per tardività.
- Eventuali sospensioni legislative dei termini (es. art. 67 DL 18/2020) devono essere valutate per determinare la data di decadenza, ma non alterano il principio per cui l'atto originario deve essere tempestivamente impugnato.
- La qualificazione catastale o civilistica dell'attività (es. agriturismo come attività agricola) non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARI: occorre una norma tributaria espressa o prova del fatto che la superficie non produce rifiuti soggetti a tariffa.
- La TARI può essere applicata alle aree, coperte o scoperte, che producono rifiuti; nella valutazione delle superfici tassabili è necessario distinguere tra superfici domestiche (abitazione principale) e superfici produttive/aperte al pubblico (ristorazione, alloggi agrituristici).
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