Sentenza del 26/11/2024 n. 1059 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento sostenendo: carente motivazione dell'atto, invalidità della notifica, omessa notifica degli atti prodromici (in particolare della sentenza di secondo grado), mancata sospensione del procedimento di riscossione in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla sentenza n. XXXX/05/2018, e una serie di contestazioni attinenti al merito della sentenza stessa
La decisione
Il giudice di primo grado (CTP Bologna) ha rigettato il ricorso e compensato le spese. In secondo grado la CTR Emilia Romagna, Sezione 9, ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo infondati i motivi di impugnazione. La Corte ha ritenuto valida la riscossione a seguito della sentenza di secondo grado sulla base dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992; ha dichiarato legittima la notifica dell'intimazione eseguita secondo l'art. 14 della L. n. 890/1982; ha escluso che la mancata notifica della sentenza di secondo grado (atto prodromico) possa invalidare l'intimazione trattandosi di atto pubblicato e conoscibile; ha negato la sospensione del procedimento in attesa della Cassazione richiamando la specifica disciplina che regola la riscossione dopo sentenza di secondo grado; ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi riproposti senza un concreto sviluppo; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 68 D.Lgs. 546/1992
Secondo la CTR, tale disposizione disciplina il pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie in pendenza del processo e legittima lAgenzia ad eseguire la riscossione dopo la pronuncia di secondo grado che respinge il ricorso del contribuente
art. 337 c.p.c.
Prevede la possibilita' di sospendere il giudizio quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in altro processo; tuttavia la Corte osserva che questo potere discrezionale non puo' essere esercitato per paralizzare la riscossione quando la legge disciplina espressamente la riscossione successiva a sentenza di secondo grado
art. 14 L. n. 890/1982
Consente la notifica a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari; la norma non richiede l'indicazione del singolo funzionario che abbia materialmente effettuato la notifica, bastando l'indicazione del responsabile del procedimento
Massime di principio
- La riscossione eseguita dall'amministrazione a seguito di una sentenza di secondo grado che respinge il ricorso del contribuente e' generalmente legittima sulla base della specifica disciplina di settore; in questi casi il giudice del procedimento di riscossione ha margini limitati per sospendere l'azione cautelativa o esecutiva in attesa della Cassazione
- In un giudizio sull'intimazione di pagamento non e' possibile riesaminare nel merito le questioni gia' decise dalla sentenza di secondo grado: le doglianze attinenti al merito di quella sentenza vanno dedotte e trattate nei relativi giudizi di impugnazione e non nel giudizio di riscossione
- La notifica dell'intimazione eseguita secondo la disciplina speciale (es. art. 14 L. 890/1982) e' valida anche se non riporti il nome del postino o del funzionario che ha materialmente effettuato la spedizione, se e' rispettata la forma prevista dalla legge
- La mancata notificazione diretta di una sentenza intervenuta nel processo promosso dal contribuente non invalida automaticamente l'intimazione di pagamento, specialmente quando la sentenza e' pubblicata e conoscibile dall'interessato
- Le eccezioni procedurali che non siano direttamente pertinenti all'atto di intimazione e che consistono nel rimettere in discussione la decisione di merito della sentenza di secondo grado non sono ammissibili nel giudizio di esecuzione fiscale
- L'appello non sviluppato nelle sue doglianze puo' essere considerato inammissibile o decorosamente inidoneo a riformare la decisione impugnata; e' fondamentale specificare e motivare i singoli profili di censura in grado di appello
- Non esiste un obbligo di dettagliare il calcolo degli interessi nell'intimazione quando la normativa di riferimento fissa criteri e tassi applicabili; tuttavia e' buona prassi rendere comprensibili le somme richieste per trasparenza
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