Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/11/2024 n. 1059 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento sostenendo: carente motivazione dell'atto, invalidità della notifica, omessa notifica degli atti prodromici (in particolare della sentenza di secondo grado), mancata sospensione del procedimento di riscossione in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla sentenza n. XXXX/05/2018, e una serie di contestazioni attinenti al merito della sentenza stessa

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP Bologna) ha rigettato il ricorso e compensato le spese. In secondo grado la CTR Emilia Romagna, Sezione 9, ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo infondati i motivi di impugnazione. La Corte ha ritenuto valida la riscossione a seguito della sentenza di secondo grado sulla base dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992; ha dichiarato legittima la notifica dell'intimazione eseguita secondo l'art. 14 della L. n. 890/1982; ha escluso che la mancata notifica della sentenza di secondo grado (atto prodromico) possa invalidare l'intimazione trattandosi di atto pubblicato e conoscibile; ha negato la sospensione del procedimento in attesa della Cassazione richiamando la specifica disciplina che regola la riscossione dopo sentenza di secondo grado; ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi riproposti senza un concreto sviluppo; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    Secondo la CTR, tale disposizione disciplina il pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie in pendenza del processo e legittima lAgenzia ad eseguire la riscossione dopo la pronuncia di secondo grado che respinge il ricorso del contribuente

  • art. 337 c.p.c.

    Prevede la possibilita' di sospendere il giudizio quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in altro processo; tuttavia la Corte osserva che questo potere discrezionale non puo' essere esercitato per paralizzare la riscossione quando la legge disciplina espressamente la riscossione successiva a sentenza di secondo grado

  • art. 14 L. n. 890/1982

    Consente la notifica a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari; la norma non richiede l'indicazione del singolo funzionario che abbia materialmente effettuato la notifica, bastando l'indicazione del responsabile del procedimento

Massime di principio

  • La riscossione eseguita dall'amministrazione a seguito di una sentenza di secondo grado che respinge il ricorso del contribuente e' generalmente legittima sulla base della specifica disciplina di settore; in questi casi il giudice del procedimento di riscossione ha margini limitati per sospendere l'azione cautelativa o esecutiva in attesa della Cassazione
  • In un giudizio sull'intimazione di pagamento non e' possibile riesaminare nel merito le questioni gia' decise dalla sentenza di secondo grado: le doglianze attinenti al merito di quella sentenza vanno dedotte e trattate nei relativi giudizi di impugnazione e non nel giudizio di riscossione
  • La notifica dell'intimazione eseguita secondo la disciplina speciale (es. art. 14 L. 890/1982) e' valida anche se non riporti il nome del postino o del funzionario che ha materialmente effettuato la spedizione, se e' rispettata la forma prevista dalla legge
  • La mancata notificazione diretta di una sentenza intervenuta nel processo promosso dal contribuente non invalida automaticamente l'intimazione di pagamento, specialmente quando la sentenza e' pubblicata e conoscibile dall'interessato
  • Le eccezioni procedurali che non siano direttamente pertinenti all'atto di intimazione e che consistono nel rimettere in discussione la decisione di merito della sentenza di secondo grado non sono ammissibili nel giudizio di esecuzione fiscale
  • L'appello non sviluppato nelle sue doglianze puo' essere considerato inammissibile o decorosamente inidoneo a riformare la decisione impugnata; e' fondamentale specificare e motivare i singoli profili di censura in grado di appello
  • Non esiste un obbligo di dettagliare il calcolo degli interessi nell'intimazione quando la normativa di riferimento fissa criteri e tassi applicabili; tuttavia e' buona prassi rendere comprensibili le somme richieste per trasparenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.