Cassazione Penale, Sentenza n. 17831/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un agrumeto. La dichiarazione di inammissibilità è stata motivata dal difetto di procura speciale conferita al difensore che ha proposto il riesame: la nomina prodotta conteneva formule generiche ("tutte le facoltà previste dalla legge", "ampi poteri, anche di impugnativa gravame ed oppositivi nonché speciale procura") e un elenco di atti tipici della difesa dell'imputato (n. 1-7) ma non richiamava né menzionava espressamente la procura speciale per proporre la richiesta di riesame nel procedimento incidentale cautelare relativo al sequestro preventivo. Il ricorrente aveva dedotto che non fossero necessarie formule sacramentali, richiamando giurisprudenza favorevole a una interpretazione sostanziale della procura; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che occorra che dall'atto emerga la volontà di affidare la difesa "in quella specifica procedura", cosa che non si verifica nella nomina prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di procura speciale valida per la proposizione del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Ha ritenuto applicabile il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'istanza di riesame proposta dal difensore del terzo privo di procura speciale è inammissibile. Ha confermato quindi la valutazione operata dal Tribunale di Catanzaro e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, Sent. n. 15097 del 19/03/2014 (Guagliardi, Rv. 259429 - 01)
citata nella motivazione come principio consolidato
Principio secondo cui l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo privo di procura speciale è inammissibile; non è applicabile il rimedio di regolarizzazione previsto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel contesto del riesame cautelare presentato dal terzo.
art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
Richiamato come disposizione che, in procedimento civile, consentirebbe la regolarizzazione dei difetti di rappresentanza concedendo un termine; la Corte ha ritenuto che tale rimedio non sia applicabile alla fattispecie del riesame incidentale penale proposto dal difensore del terzo privo di procura speciale.
Massime di principio
- Per proporre istanze di riesame o altri rimedi incidentali relativi a misure cautelari (es. sequestro preventivo) nel processo penale, il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale che espliciti la facoltà di agire in quella specifica procedura; una nomina generica per la difesa dell'imputato può non essere sufficiente.
- L'assenza di espressa indicazione della procura speciale per il procedimento incidentale cautelare comporta, di regola, l'inammissibilità dell'atto proposto dal difensore del terzo.
- Non è sempre possibile rimediare al difetto di rappresentanza richiamando meccanismi di regolarizzazione civilistici (art. 182 c.p.c.) quando la natura dell'atto e la normativa processuale penale richiedono una procura speciale per il terzo.
- Nella redazione della procura occorre indicare chiaramente e specificamente le facoltà conferite, includendo espressamente l'impugnazione o la proposizione di richiesta di riesame avverso provvedimenti cautelari, per evitare il rischio di inammissibilità e condanna alle spese.
- Quando si assume una tesi basata sull'assenza di "formule sacramentali", assicurarsi che dall'atto emergano comunque inequivocabilmente la volontà e il riferimento alla procedura specifica; l'interpretazione sostanziale non prevale se l'atto non consente di evincere tale volontà.
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