Cassazione Penale, Ordinanza n. 14702/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona è stato ritenuto complessivamente inammissibile. In parte, i motivi miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, anche con riferimento all'attendibilità della parte civile, già esaminata e risolta in appello con motivazione ritenuta immune da censure in sede di legittimità. Un ulteriore motivo censurava l'omessa ammissione di un testimone a difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che la necessità dell'integrazione probatoria è valutazione di merito insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia adeguatamente spiegato perché le prove già acquisite sono sufficienti a definire il giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di appello resta quindi ferma nei suoi effetti, non emergendo dal testo ulteriori dati sul merito della condanna. La censura sulla rivalutazione delle prove è stata respinta perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; la censura sull'art. 507 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata perché la scelta sull'integrazione istruttoria appartiene al merito se sorretta da motivazione adeguata.
Norme richiamate
L'ammissione di prove d'ufficio o di integrazione probatoria costituisce una valutazione di merito; in cassazione non è sindacabile se la Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla sufficienza delle prove già acquisite per definire il giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni o della parte civile, se tali questioni sono già state esaminate dal giudice di appello con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
- La scelta della Corte di appello di non disporre un'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della motivazione; non può essere sostituita da una diversa valutazione difensiva sulla opportunità dell'acquisizione di ulteriori prove.
- Quando il giudice di merito ritiene che il materiale probatorio già acquisito sia sufficiente a decidere, la mancata ammissione di un teste a difesa non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione, se la motivazione sulla completezza dell'istruttoria è congrua.
Come è indicizzato
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