Sentenza n. 5112/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 272/2025 pubbl. il 06/02/2025 RG n. 1976/2024 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 272/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 272/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza opporre elementi sostanziali idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria dell'11 novembre 2025, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo alla corresponsione di quanto spettante alla ricorrente. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La disposizione consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle decisioni giudiziarie costituisce, nella fattispecie, presupposto per l'azione esecutiva e per l'adozione delle misure di ottemperanza.
DPCM 28.11.2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, cui deve conformarsi l'esecuzione della sentenza civile azionata.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
- In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'integrale e puntuale esecuzione del comando giudiziale entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche organizzativi o contabili.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e quelle eventualmente necessarie per l'attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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