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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41586/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per coltivazione di 8 piante di marijuana e per la detenzione di marijuana e semi. Il ricorso deduceva vizi di motivazione e travisamento delle prove: contraddizioni e omissioni nelle dichiarazioni dei Carabinieri (in particolare sui fatti relativi all'uso dell'acqua), erronea attribuzione dell'uso dell'acqua all'imputato nonostante documentazione difensiva che attestava l'assenza di erogazione e le intense piogge precedenti, mancata valutazione della possibilità che le attività osservate fossero preparatorie alla semina, e carenze probatorie circa la titolarità/esclusiva disponibilità della marijuana rinvenuta nel garage/veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato senza rinvio la condanna per la detenzione dei semi di marijuana perché il fatto non sussiste (i semi non rientrano nella fattispecie penalmente rilevante). Ha annullato con rinvio la sentenza quanto alla coltivazione delle piante e alla detenzione di sostanza stupefacente (marijuana), rilevando gravi vizi di motivazione: insufficiente prova che l'imputato abbia effettivamente innaffiato le piante, contraddizioni e omissioni nelle testimonianze e negli atti di polizia giudiziaria, carente motivazione circa la destinazione a terzi della droga e l'esclusiva disponibilità del garage. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i delitti in materia di sostanze stupefacenti; la Corte richiama la norma come base dell'imputazione per coltivazione e detenzione di droga, ma annulla parte della condanna per assenza di prova sufficiente e perché alcuni elementi (semi) non rientrano nella fattispecie punibile per come interpretata dalla giurisprudenza

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente come norma sulla valutazione della prova; la Corte evidenzia che la motivazione della sentenza di merito non ha correttamente valutato le prove contrarie prodotte dalla difesa

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente ai vizi della motivazione e alla necessità di una motivazione logica e congrua per l'affermazione di responsabilità penale; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse manifestamente illogica in più punti

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito dei criteri di decisione e motivazione della sentenza; la Corte ha censurato la sentenza impugnata per carenza di motivazione adeguata riguardo ad alcuni elementi probatori

  • Sez. 6, n. 41607 del 19/06/2013 (Lorusso, Rv. 256802)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la semplice detenzione di semi di piante da cui possa ricavarsi sostanza stupefacente non è penalmente rilevante per l'impossibilità di provare la destinazione concreta degli stessi; la Corte di Cassazione ha applicato questo principio annullando senza rinvio la condanna relativa ai semi

  • Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso, Rv. 278624)

    Giurisprudenza richiamata sul concetto di coltivazione di stupefacenti: la coltivazione è integrata da attività nelle diverse fasi di sviluppo della pianta; però non integra il reato quando la coltivazione è chiaramente destinata all'uso personale in forma domestica e con tecniche rudimentali. La Cassazione ha valutato la fattispecie alla luce di questi criteri e ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia adeguatamente dimostrato l'idoneità degli elementi probatori a sostenere la colpevolezza

Massime di principio

  • La semplice detenzione di semi di piante da cui può ricavarsi droga non è penalmente rilevante in assenza di prova della loro destinazione alla coltivazione finalizzata alla produzione di stupefacente
  • Per configurare il reato di coltivazione non è sufficiente la mera presenza di piante: è necessaria una valutazione complessiva degli atti posti in essere (semina, irrigazione, cura) e della loro idoneità a far maturare la pianta in vista di produzione di stupefacente
  • Contraddizioni od omissioni rilevanti nelle dichiarazioni degli operatori di polizia giudiziaria o negli atti di PG (es. assenza di menzione di un intervenuto soggetto, divergenze tra verbali e deposizioni) possono compromettere la validità della ricostruzione fattuale e giustificare l'annullamento per vizio di motivazione
  • Documenti o certificazioni che attestino condizioni oggettive alternative (es. mancanza di erogazione idrica, precipitazioni antecedenti) devono essere effettivamente valutati dal giudice: la loro esclusione o travisamento può rendere la motivazione contraddittoria o illogica
  • La responsabilità per droga rinvenuta in spazi non esclusivamente nella disponibilità dell'imputato (box condivisi, garage familiari) richiede elementi probatori chiari circa l'esclusiva disponibilità o la destinazione a terzi; l'uso di argomentazioni di tipo soggettivo non sostituisce la prova oggettiva

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