Cassazione Penale, Ordinanza n. 13662/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 24 ottobre 2024. Dall'ordinanza risulta che il ricorso riguardava la responsabilità per i reati indicati ai capi 1) e 2), ma le censure riproducevano in modo sostanzialmente identico profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta. La Corte di cassazione ha quindi rilevato che i motivi erano meramente ripetitivi e non introducevano argomentazioni nuove idonee a scardinare la decisione impugnata.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito non integra un motivo di ricorso idoneo a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →