Cassazione Penale, Ordinanza n. 27018/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La parte istante ha chiesto la rimessione del processo ai sensi dell'art. 46 c.p.p. deducendo l'esistenza di una situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo. La Corte ha però rilevato che la richiesta non era stata notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria, con conseguente inammissibilità. In ogni caso, le ragioni addotte sono state ritenute manifestamente infondate perché generiche e non idonee a dimostrare una situazione locale tale da incidere sul regolare svolgimento del giudizio.
La decisione
La richiesta di rimessione del processo è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamate, alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non segue la condanna della parte istante alle spese processuali. Tuttavia, per effetto dell'art. 48, comma 6, c.p.p., l'istante è stata condannata al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in euro 3.000, tenuti presenti i profili di colpa emergenti dalla richiesta.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di rimessione del processo; nel caso, la mancata notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito comporta inammissibilità della richiesta.
In caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, consente la condanna dell'istante al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata anche in relazione ai profili di colpa emergenti dalla richiesta.
Sez. U, n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, Rv. 288732 - 01
È richiamato il principio secondo cui alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione del processo è inammissibile se non viene notificata alle altre parti entro il termine previsto dalla legge.
- La rimessione del processo non è un rimedio impugnatorio, ma uno strumento attivato mediante una richiesta fondata su fatti esterni al processo e idonei a prospettare una situazione locale di turbativa del giudizio.
- Per ottenere la rimessione non sono sufficienti allegazioni generiche: occorre indicare circostanze concrete e specifiche, capaci di dimostrare un effettivo pregiudizio al regolare svolgimento del processo.
- Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non consegue la condanna alle spese processuali, ma può conseguire la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p.
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