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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03241/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda di una società che chiedeva l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di una piccola porzione di terreno situata tra il proprio fabbricato e quello attiguo, in un comune della provincia di Rimini. In appello la società sosteneva di poter cumulare al proprio possesso quello del precedente dante causa ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.; la corte territoriale aveva però escluso il cumulo perché il titolo di acquisto prodotto non consentiva l’identificazione catastale del bene, e aveva inoltre ritenuto non provato un possesso utile ad usucapionem. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 934, 938 e 1146, comma 2, c.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, deducendo che la corte d’appello aveva trascurato elementi emersi dalla consulenza tecnica d’ufficio che avrebbero consentito l’applicazione del meccanismo di accessione del possesso; con il secondo motivo censurava il capo di sentenza sul difetto di prova, lamentando l’erronea mancata ammissione di capitoli testimoniali, la pretesa illogicità della motivazione, l’asserita svalutazione della c.t.u. e un vizio di ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, dietro la formale deduzione di violazione di legge e nullità della sentenza, la ricorrente proponesse in realtà una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione; ha inoltre richiamato il limite dell’art. 348-ter c.p.c., poiché la corte d’appello aveva deciso la causa per le stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Sul secondo motivo ha affermato che il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto al solo minimo costituzionale e che le censure sulla superfluità o genericità della prova testimoniale e sull’apprezzamento della consulenza tecnica attengono a valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, salvo specifici errori di diritto o manifeste illogicità, non dedotti in modo idoneo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    Il cumulo del possesso del successore con quello del dante causa presuppone che il titolo traslativo consenta l’identificazione del bene oggetto del possesso da accedere; in difetto di tale identificazione il meccanismo non può operare.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla accessione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirata in sostanza a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 938 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sull’accessione, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione per effetto dell’inammissibilità delle doglianze.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, preclude il controllo in cassazione sul vizio motivazionale quando la corte d’appello abbia deciso la causa per le stesse ragioni di fatto del primo giudice.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale disciplina attuale del limite al sindacato sul vizio di motivazione nei casi di doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza o incompletezza argomentativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del ricorso ritenuto inammissibile; la proposta del consigliere non è stata considerata incompatibile con la partecipazione al collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato non ha natura decisoria né comporta incompatibilità ai fini della successiva decisione collegiale.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Esclusa l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 52 c.p.c.

    Esclusa l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La condanna alle ulteriori somme ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il contributo unificato al quale si aggiunge l’ulteriore importo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, quando la doglianza mira in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di cassazione il sindacato sul vizio motivazionale è oggi limitato al solo minimo costituzionale: non sono censurabili la mera incompletezza, insufficienza o non condivisibilità della motivazione, se dalla sentenza emerge comunque un apparato argomentativo esistente.
  • La valutazione di superfluità, genericità o inammissibilità della prova testimoniale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per specifiche violazioni di legge o macroscopiche illogicità.
  • L’apprezzamento della consulenza tecnica d’ufficio e il significato da attribuire alle sue risultanze costituiscono valutazioni di merito, non riesaminabili in cassazione sotto la veste del vizio di motivazione.
  • Nel regime della doppia conforme, il ricorrente non può ottenere in cassazione un controllo sul fatto controverso se la decisione di appello conferma quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto.
  • Il meccanismo di accessione del possesso tra dante causa e avente causa richiede che il titolo traslativo consenta di identificare il bene cui il possesso si riferisce; in mancanza, il cumulo non è invocabile.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la condanna alle somme aggiuntive ex art. 96 c.p.c. ha funzione sia sanzionatoria sia deterrente.
  • La proposta del consigliere delegato ex art. 380-bis.1 c.p.c. non determina incompatibilità alla partecipazione al collegio giudicante, non avendo natura decisoria definitiva.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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