Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2645/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.), denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (dolo, anche nella forma del dolo eventuale) necessario per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; 2) in subordine, mancato riconoscimento della fattispecie meno grave di bancarotta documentale semplice (colposa). Hanno invocato elementi quali l'affidamento della contabilità a professionisti, la cancellazione di documenti da parte del commercialista su cui non avrebbero avuto controllo, l'avvenuto pagamento della maggior parte dei creditori e la collaborazione con curatore/custode quale prova dell'assenza di volontà dolosa; per Gaetano DIODATO è stato inoltre dedotto che fosse mero prestanome e sostanzialmente estraneo alla gestione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse adeguatamente motivato sia l'elemento oggettivo (la contabilità era talmente irregolare da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) sia l'elemento soggettivo del dolo generico, desunto con metodo logico-inferenziale da plurimi indici: macroscopicità delle carenze contabili, cancellazioni operate dal commercialista dopo la notizia del sequestro, alienazioni senza documentazione (esportazione di 40.000 paia di scarpe), il consistente disavanzo patrimoniale rispetto ai crediti ammessi, e la professionalità e pregressi specifici delle persone che materialmente amministravano. Quanto a Gaetano DIODATO, la cassazione ha condiviso la valutazione di merito secondo cui egli non poteva ritenersi del tutto estraneo (emergeva che effettuava ordini di acquisto). La Corte ha inoltre escluso che la vicenda potesse rientrare nella meno grave fattispecie colposa, rilevando che la motivazione di merito aveva già spiegato le ragioni della qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale: punisce la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; richiede l'evento dell'impedimento della ricostruzione e il dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture).

  • legge fallimentare, art. 217, comma 2

    Regola la bancarotta semplice documentale (ipotesi meno grave) nella quale non opera l'evento impeditivo richiesto per la fattispecie fraudolenta; qui la Corte ha motivato perché il fatto non fosse suscettibile di ricondursi a tale forma colposa.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    Indica i motivi di ricorso in cassazione relativi a violazione di legge (b), vizio di motivazione (c) e apparente mancanza della motivazione (e); i ricorsi sono stati esaminati sotto tali profili e ritenuti inammissibili per genericità e per carenza di travisamento probatorio.

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Prevede la nullità quando la motivazione è del tutto mancante; la Corte ha escluso tale ipotesi perché la motivazione di merito è risultata sufficientemente completa e coerente.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa; la Corte lo ha applicato per la condanna di ciascun ricorrente a €3.000.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, n. 2 l.f.) occorrono due elementi: l'evento consistente nell'impedimento della ricostruzione del patrimonio/movimento degli affari e il dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture).
  • Il dolo nella bancarotta documentale può essere desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta, dalla persistenza e gravità delle carenze contabili, da cancellazioni o alterazioni di documenti, da operazioni non documentate (esportazioni, alienazioni) e dall'entità del disavanzo patrimoniale.
  • La mera collaborazione con curatore o il saldo parziale dei creditori non escludono automaticamente la sussistenza del dolo: vanno valutati nel contesto probatorio complessivo e possono risultare insufficienti a contrastare indici forti di dolosità.
  • La qualifica di "prestanome" non esclude la responsabilità se emergono elementi fattuali che indicano una partecipazione concreta alla gestione (es. ordini di acquisto, interventi nell'attività societaria).
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice (colposa) dipende dalla presenza dell'evento impeditivo e della consapevolezza; se la tenuta contabile impedisce la ricostruzione e vi sono indici di consapevolezza, si configura la fattispecie fraudolenta.
  • In sede di cassazione le censure che si limitano a proporre un diverso apprezzamento dei fatti senza contestare specifici travisamenti probatori o lacune motivazionali sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.