Cassazione Penale, Ordinanza n. 28332/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In data 13 maggio 2025 il GIP del Tribunale di Velletri ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata in relazione a una fattispecie unica di riciclaggio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo in modo generico il difetto di argomentazioni logiche a sostegno della decisione di patteggiamento. La Corte rileva che il ricorso non si confronta con la natura dell'istituto e con l'accordo intervenuto anche sulla misura della sanzione, tentando di rimettere in discussione profili oggettivi e soggettivi della fattispecie già coperti dall'accordo negoziale e non contestati in sede di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, richiamando il limite dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nel giudizio di patteggiamento. Ha affermato che, una volta chiesta e ottenuta l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può contestare in cassazione i profili oggettivi o soggettivi del fatto, coperti dall'accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; l'accordo tra imputato e pubblico ministero copre qualificazione giuridica, circostanze e determinazione della pena, con controllo del giudice sulla correttezza giuridica e congruità della sanzione.
limita i casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il ricorso è inammissibile se proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
richiamati per indicare il procedimento di patteggiamento e i suoi effetti preclusivi sulla possibilità di contestare in cassazione gli elementi fattuali e giuridici concordati.
Massime di principio
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l'imputato e il pubblico ministero concordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sulla loro comparazione e sulla pena; il giudice mantiene un potere-dovere di controllo, ma non svolge una ricostruzione piena del fatto in senso probatorio.
- Dopo l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato non può in cassazione rimettere in discussione i profili oggettivi o soggettivi della contestazione, perché tali profili risultano coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento non deve necessariamente rappresentare espressamente la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la decisione si fonda sulla non contestazione delle risultanze investigative e sull'accordo tra le parti.
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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