Cassazione Penale, Ordinanza n. 09328/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20 giugno 2024. I due motivi dedotti censuravano il mancato espletamento di una perizia fonica, prospettando da un lato violazione di legge e dall'altro contraddittorietà della motivazione. Nel provvedimento impugnato si era già dato conto del rigetto, in primo grado, della richiesta di perizia ex art. 507 c.p.p.; la Corte territoriale aveva inoltre evidenziato che l'intercettazione, così come trascritta in fase di indagine, era stata acquisita agli atti con il consenso della difesa dell'imputato e aveva richiamato ulteriori riscontri concreti circa la consapevolezza dell'imputato sull'utilizzo del veicolo, tra cui la disattivazione del sistema GPS. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici perché non si confrontavano con l'effettivo contenuto della motivazione di merito e riproponevano doglianze già disattese.
Norme richiamate
La richiesta di perizia formulata in primo grado era stata disattesa; la Corte di legittimità richiama tale dato per evidenziare che la censura difensiva non si confrontava con la motivazione già resa sul punto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con l'apparato motivazionale della decisione impugnata.
- Non è sufficiente reiterare doglianze già disattese nei gradi di merito senza misurarsi con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della sentenza.
- La censura sul mancato espletamento di una perizia deve confrontarsi con le ragioni del diniego già rese dal giudice di merito e non può limitarsi a una prospettazione astratta o meramente ripetitiva.
Come è indicizzato
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