Cassazione Penale, Ordinanza n. 06975/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva escluso la continuazione tra i reati indicati. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza avanzata in sede di esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati già oggetto di sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione ha escluso che i reati fossero avvinti da un unico disegno criminoso: da un lato, quelli già riuniti con precedente ordinanza ex art. 671 c.p.p.; dall’altro, i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile e di minaccia grave commessi il 28 gennaio 2013 e accertati con sentenza della Corte di appello di Milano, Sezione per i minorenni, del 2 dicembre 2014. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza sostenendo, con motivi ulteriormente ribaditi in memoria, che la costante disponibilità del medesimo fucile varrebbe a dimostrare l’unicità del programma criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure meramente confutative e generiche, osservando che l’ampio intervallo temporale tra i fatti e l’eterogeneità di modalità, movente e collocazione temporale rendevano non decisiva la comune disponibilità dell’arma, e che non era emersa alcuna manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
Norme richiamate
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo previo accertamento che i reati siano stati concepiti nell’ambito di un unico programma criminoso, desumibile da concreti indicatori e non da mere congetture.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di un unico programma criminoso originariamente delineato, comprensivo almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
- Non basta dimostrare una generica propensione a delinquere o una programmatica scelta di vita illecita: ciò attiene a istituti diversi, come la recidiva o la professionalità nel reato, non alla continuazione.
- La verifica dell’unicità del disegno criminoso deve fondarsi su concreti indicatori, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità; nessuno di tali indici è di per sé decisivo in modo assoluto.
- La comune disponibilità di un mezzo utilizzato nei diversi fatti non è, da sola, sufficiente a dimostrare la preordinazione unitaria quando i reati presentino forte distanza temporale o diversità di contesto, movente e modalità esecutive.
- Il giudizio di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito sugli indici della continuazione, salvo che la motivazione sia assente, illogica o contraddittoria in modo manifesto.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto, senza indicare specifici vizi della motivazione, sono generiche e non idonee a fondare l’accoglimento del ricorso.
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