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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04003/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un unico motivo attinente alla propria responsabilità penale e, in particolare, contestando la sussistenza della finalità di spaccio in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo è aspecifico, poiché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione congrua sul punto, valorizzando il dato ponderale della droga, il fatto che fosse stata portata dall'imputato in un giardinetto pubblico e occultata in una siepe, nonché la circostanza che il soggetto che lo accompagnava detenesse altra sostanza in una busta identica a quella appena nascosta dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La detenzione di sostanza stupefacente è stata valutata nel senso della finalità di spaccio sulla base degli indici fattuali valorizzati dalla Corte di appello; la norma è richiamata solo implicitamente dal tema del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La finalità di spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali il quantitativo della sostanza, le modalità di occultamento e il contesto relazionale e materiale in cui la detenzione è avvenuta.
  • Quando la Corte di merito abbia già offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla destinazione della sostanza a fini di spaccio, la mera contestazione generica di tale valutazione non è idonea a fondare l'annullamento in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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