Cassazione Penale, Sentenza n. 00017/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza ex art. 629-bis c.p.p. per ottenere la rescissione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Siracusa del 10/10/2022 che la condannava a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. La Corte territoriale dichiarò l'istanza inammissibile per tardività: la ricorrente aveva avuto, secondo la Corte, conoscenza del procedimento il 24/01/2025 (notifica di un'ordinanza di custodia cautelare che riportava la contestazione della recidiva) e l'istanza era depositata il 12/05/2025 oltre il termine. In cassazione la ricorrente ha contestato l'erronea applicazione della versione dell'art. 629-bis successiva al d.lgs. 150/2022 e ha sostenuto che la mera contestazione della recidiva, senza indicazioni sul reato o sull'autorità giudiziaria, non costituisce una conoscenza idonea del procedimento ai fini della decorrenza del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, per i casi in cui alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150 fosse già stata pronunciata ordinanza di procedere in assenza, deve applicarsi la previgente disciplina dell'art. 629-bis (legge 23/6/2017 n.103) come previsto dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. 150/2022. Sotto quella disciplina la decorrenza del termine si valuta dalla "conoscenza del procedimento", ma la Corte ha precisato che questa conoscenza deve essere effettiva e specifica: non è richiesta la conoscenza completa della sentenza, ma occorre l'acquisizione di dati esterni sufficienti a identificare un processo definito e l'accusa confermata da una decisione. La Corte ha ritenuto che la generica contestazione della recidiva, senza indicazioni sul reato o sull'autorità, non sia di per sé idonea a far decorrere il termine. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio conformemente ai principi esposti, con invito a valutare anche la diligenza richiesta alla parte istante.
Norme richiamate
La disciplina applicabile va individuata ratione temporis; nel caso concreto si applica la previgente versione introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103. Sotto la previgente disciplina il termine per proporre l'istanza decorre dalla conoscenza del procedimento, intesa come acquisizione di informazioni specifiche circa un processo definito e un'accusa confermata da una decisione.
art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
la previgente disciplina si applica anche quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato
Fermo il principio tempus regit actum, la norma di transizione impone l'applicazione della disciplina antecedente al d.lgs. 150/2022 nei processi in cui fosse già stata emessa ordinanza di procedere in assenza alla data di entrata in vigore del decreto.
Richiamato per richiamare la natura ripristinatoria della rescissione quale rimedio a tutela di chi è stato giudicato in assenza non volontaria; serve a chiarire la funzione del rimedio di cui all'art. 629-bis.
Citato per ricordare il tenore formale delle contestazioni nelle ordinanze cautelari; la Corte segnala che la mera indicazione della 'recidiva' in un atto cautelare non equivale necessariamente alla conoscenza specifica del procedimento e dell'accusa sufficiente a far decorrere il termine.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di richiamo procedurale relativa al ricorso in cassazione; citata nella motivazione del ricorrente ma usata essenzialmente come cornice formale per le censure presentate.
Massime di principio
- Quando le norme successive non prevedono espressamente disposizioni transitorie, occorre verificare se esistano norme di transizione che impongano l'applicazione della previgente disciplina; in presenza dell'art. 89, comma 1, d.lgs. 150/2022 la previgente versione di art. 629-bis si applica se era già stata emessa ordinanza di procedere in assenza.
- Sotto la disciplina previgente, il termine per proporre l'istanza di rescissione decorre dalla "conoscenza del procedimento": ciò non richiede la conoscenza integrale della sentenza, ma esige informazioni sufficienti e specifiche che permettano di identificare il processo e l'accusa confermata da una decisione.
- La semplice notizia generica o indeterminata (es. la mera menzione della 'recidiva' senza indicazione del reato o dell'autorità giudiziaria) non è di per sé idonea a far decorrere il termine per la rescissione.
- Chi intende proporre l'istanza di rescissione ha l'onere di diligenza: deve tempestivamente acquisire informazioni utili e, se la vicenda è complessa o l'informazione è insufficiente, può chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.
- In sede di valutazione della tempestività occorre applicare i principi di giurisprudenza consolidata sul tempus regit actum e sulle norme di transizione; in caso di dubbio sulla decorrenza del termine la Corte di appello deve verificare sia la specificità delle informazioni acquisite dalla parte sia il comportamento diligente della stessa.
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