Cassazione Penale, Sentenza n. 4791/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché depositato tramite PEC ad un indirizzo non compreso tra quelli certificati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e pubblicati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Il difensore aveva contestato la decisione sostenendo che, al momento del deposito, era ancora consentito il deposito cartaceo (art. 1 decreto ministeriale 4 luglio 2023) e che l'invio tramite PEC alla cancelleria, con firma certa, avrebbe dovuto essere equiparato al deposito cartaceo. Si sosteneva inoltre che la certezza della provenienza e della tempestività dell'atto avrebbe dovuto evitare l'inammissibilità per il diverso "luogo di presentazione", richiamando principi di favor impugnationis, precedenti di Cassazione (es. Sez. 5, n. 26465/2022) e giurisprudenza della Corte EDU (Succi e altri c. Italia).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i decreti ministeriali del 4 e 18 luglio 2023 riguardano l'attivazione di un portale del processo telematico ancora in sperimentazione e che, in via transitoria, le comunicazioni telematiche sono regolate dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, il quale richiede il deposito presso gli indirizzi PEC indicati dal provvedimento del DGSIA e pubblicati sul portale ministeriale e prevede specifiche ipotesi tassative di inammissibilità (tra cui l'invio da PEC non presente nel registro e l'invio a PEC non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato). La Corte ha applicato un'interpretazione letterale e rigorosa (richiamando art. 12 preleggi e la giurisprudenza delle Sezioni Unite) e ha escluso che il principio del "raggiungimento dello scopo" possa giustificare il deposito su indirizzi telematici non abilitati. Nel caso concreto il ricorso era stato inviato l'ultimo giorno utile al PEC non abilitato "sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it" anziché all'indirizzo abilitato "depositoattipenali2.caseggiocalabria@giustiziacert.it", pertanto è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi "pec" degli uffici giudiziari destinatari, "indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia"; prevede l'inammissibilità quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale e quando è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato
La norma transitoria individua tassativamente gli indirizzi PEC abilitati e stabilisce ipotesi specifiche di inammissibilità: la conformità formale al registro del DGSIA è requisito essenziale per la validità del deposito telematico
Decreti ministeriali 4 e 18 luglio 2023 (art. 1 DM 4/7/2023)
riguardano l'attivazione del "portale del processo telematico", ancora in via di sperimentazione
I decreti disciplinano il portale sperimentale; non derogano alla disciplina transitoria dettata dall'art. 87-bis, perciò non possono essere interpretati come legittimazione generalizzata di depositi a PEC non elencate dal DGSIA
art. 12 Preleggi
nell'applicare la legge "non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"
Imposizione di un'interpretazione letterale della norma: non è consentito estendere la volontà del legislatore oltre il chiaro tenore testuale per valorizzazioni 'adeguatrici'
Sez. U. n. 1626/2020 (Bottari)
la valorizzazione del favor impugnationis "non può... tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis"
Principio secondo cui il favor impugnationis non giustifica l'introduzione di forme o luoghi di deposito diversi da quelli voluti dal legislatore; in presenza di tenore letterale univoco non è ammessa interpretazione adeguatrice
Giurisprudenza Corte EDU (es. Succi e altri; Garda Manibardo; Mortier; Trevisanato)
la Corte EDU riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, purché i requisiti formali non pregiudichino l'accesso effettivo al giudice
Le formalità procedurali sono compatibili con il diritto di accesso a un tribunale se non ne compromettono la sostanza; nondimeno consentono agli Stati di prevedere requisiti formali rigorosi
Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022 (Astra S.r.l.)
orientamento relativo al regime normativo del periodo di emergenza Covid
Richiama un approccio di rigore nell'applicazione delle regole di deposito telematico in contesti di regime speciale/transitorio; utile a sostenere la tesi della tassatività delle cause di inammissibilità
Prevede le conseguenze economiche della dichiarata inammissibilità del ricorso: obbligo del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda equitativamente determinata (qui fissata in euro 3.000)
Massime di principio
- Verificare sempre, prima dell'invio, che l'indirizzo PEC destinatario sia esattamente quello pubblicato nel registro del DGSIA sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia: l'invio a PEC non abilitata può determinare l'inammissibilità anche se tempestivo
- In materia di deposito telematico transitorio le disposizioni legislative (art. 87-bis d.lgs. 150/2022) contengono cause tassative di inammissibilità; il principio del favor impugnationis non può essere usato per creare forme di deposito non previste dalla legge
- Quando si deposita all'ultimo giorno utile il rischio di inammissibilità per errori formali aumenta: è prudente anticipare il deposito per poter correggere eventuali errori (PEC, allegati, firma)
- Se si ritiene che una norma formale leda diritti fondamentali o convenzionali, la strada corretta è il sindacato di legittimità costituzionale o contenzioso europeo, non un'interpretazione estensiva della norma nazionale da parte del giudice
- Usare la PEC certificata del difensore e assicurarsi che la cancelleria destinataria sia quella espressamente indicata dal DGSIA; non affidarsi a criteri di "raggiungimento dello scopo" per gli invii telematici
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