Cassazione Civile, Ordinanza n. 26465/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La liquidatrice di una società ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo che le intimava, insieme ad altri obbligati, il pagamento di una somma per saldo debitore di un conto corrente intestato alla società e per l'inadempimento di obbligazioni restitutorie derivanti da un contratto di finanziamento concluso dalla stessa società, obbligazioni garantite da fideiussioni. L'opposizione è stata respinta in primo grado, e la Corte d'appello ha confermato la decisione rigettando i cinque motivi di gravame. In Cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi di illegittimità della sentenza, tra i quali - secondo quanto emerge dall'ordinanza - la nullità della sentenza d'appello per mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche in assenza di rinuncia delle parti. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso; solo una delle controparti costituite ha accettato la rinuncia chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'accettazione da parte di una delle controparti costituite, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Quanto alle spese, ha dichiarato che non dovevano essere regolate nei confronti della parte che aveva accettato la rinuncia, mentre ha compensato le spese tra la ricorrente e l'altra controparte costituita, rilevando la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e richiamando il principio di diritto affermato da SU 36956/21.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Nel giudizio d'appello devono essere concessi i termini per conclusionali e repliche; la loro mancata concessione, ove non vi sia rinuncia delle parti, integra il vizio prospettato nel primo motivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La mancata concessione dei termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica nel giudizio d'appello, in assenza di rinuncia delle parti, può integrare nullità della sentenza per violazione del rito.
- Quando la parte resistente accetta la rinuncia al ricorso, le spese del giudizio non sono regolate nei suoi confronti; possono invece essere compensate nei confronti di altra parte costituita in presenza di ragioni di manifesta fondatezza di un motivo di ricorso.
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