Cassazione Penale, Sentenza n. 16811/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Con ordinanza del 10/02/2022 il Tribunale di Sorveglianza rigettò l'istanza. Con ricorso per cassazione il difensore dedusse un unico motivo: violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia al condannato sia al difensore di fiducia. Il difensore sostenne di avere appreso dell'udienza solo al momento della notifica dell'ordinanza impugnata e documentò un errore di notifica (il 15/09/2021 gli era stato notificato un provvedimento di ammissione al patrocinio inerente altro soggetto), indicando possibile confusione tra numeri SIUS.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e al condannato integra nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., quando la presenza del difensore è obbligatoria, principio applicabile anche al procedimento di sorveglianza per il rinvio di cui all'art. 678 c.p.p. all'art. 666, comma 3. Dall'esame degli atti non risultava la prova della notifica né al difensore né all'interessato e risultava confermato l'errore di notifica (probabile confusione tra numeri SIUS). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.
Norme richiamate
L'omesso avviso dell'udienza al difensore o all'imputato, quando la loro presenza è obbligatoria, integra nullità assoluta. La Corte applica questo principio al procedimento di sorveglianza.
Nel procedimento di esecuzione è prevista la partecipazione obbligatoria del difensore; principio richiamato per estendere l'obbligo al procedimento di sorveglianza tramite rinvio.
Rinvio espresso del procedimento di sorveglianza alle norme del procedimento di esecuzione (art. 666), giustificando l'applicazione delle regole sulla partecipazione del difensore al procedimento di sorveglianza.
Richiamato nel contesto per spiegare che la notifica al difensore d'ufficio o la presenza di un sostituto non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia quando la presenza di quest'ultimo è obbligatoria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015 (Maritan); Sez. 1, n. 2418 del 29/4/1998 (Pepitoni); Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009 (Gallieri)
Precedenti che stabiliscono il principio della nullità assoluta per l'omessa notifica dell'udienza al difensore o all'interessato e l'applicabilità di tali principi al procedimento di sorveglianza.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia o al condannato, quando la presenza del difensore è obbligatoria, costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
- Il procedimento di sorveglianza è soggetto, per quanto riguarda la partecipazione del difensore, alle stesse regole del procedimento di esecuzione per effetto dell'art. 678 c.p.p.; quindi le nullità derivanti da omissioni di notifica si applicano anche nel procedimento di sorveglianza.
- La presenza in udienza di un difensore sostituto o la notifica a un difensore d'ufficio non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia, quando la legge richiede la presenza di quest'ultimo.
- Errori amministrativi o di registrazione (es. confusione tra numeri SIUS) che impediscono la corretta notifica dell'avviso d'udienza possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il rimedio principale in caso di nullità per omissione di notifica è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di merito per nuova celebrazione dell'udienza.
- Per le difese: verificare tempestivamente la ricezione degli avvisi d'udienza e conservarne le evidenze; per l'amministrazione giudiziaria: adottare controlli sui numeri identificativi dei fascicoli (es. SIUS) e sulle procedure di notifica per evitare errori che possano compromettere l'efficacia del processo.
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