Cassazione Penale, Ordinanza n. 02372/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato perché la qualificazione giuridica del fatto era già avvenuta ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 1 luglio 2025. Dal testo emerge soltanto che il motivo di ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, in quanto il reato ascritto alla ricorrente era già stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Non sono indicati ulteriori censure specifiche né il contenuto analitico del motivo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la già intervenuta qualificazione del reato ai sensi di tale disposizione per escludere la fondatezza del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta in modo specifico con la qualificazione giuridica già attribuita al fatto dal giudice di merito.
- La censura è manifestamente infondata se pretende di rimettere in discussione una qualificazione del reato già definita nei precedenti gradi di giudizio, senza indicare un errore concreto nella decisione impugnata.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, se già operata nei gradi di merito, può rendere non decisiva e quindi inammissibile una censura che non individui uno specifico vizio della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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