Cassazione Civile, Ordinanza n. 18148/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soggetto pubblico garantitore)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo, in via definitiva e in via condizionata, di un credito pari a euro 71.754,21 oltre interessi, vantato dal soggetto pubblico che aveva rilasciato una garanzia a favore della banca finanziatrice di un'impresa poi fallita, nell'ambito di un intervento di sostegno pubblico alle attività produttive disciplinato dal d.lgs. n. 123 del 1998. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda definitiva perché nuova, in quanto fondata sull'avvenuto pagamento conseguente all'escussione della garanzia, fatto non dedotto nella domanda originaria; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda condizionata ritenendo che il pagamento fosse il fatto costitutivo del credito e che la sua mancanza impedisse la stessa configurabilità della pretesa. Nel ricorso per cassazione si deducevano, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 1950 c.c. e degli artt. 55 e 99 l. fall., sostenendosi che non si trattava di un credito futuro o di regresso/surrogazione in senso civilistico, ma di un credito da garanzia pubblica, già esistente con il rilascio della garanzia e solo sospensivamente condizionato al verificarsi dell'inadempimento e al pagamento; con il terzo motivo si contestava la ritenuta novità della domanda definitiva, affermando che il pagamento sopravvenuto era solo l'evento futuro e incerto cui era condizionata la pretesa originaria; con il quarto motivo, poi assorbito, si deduceva il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il credito del soggetto concedente la garanzia pubblica sorge con il rilascio della garanzia nell'ambito delle misure di sostegno previste dal d.lgs. n. 123 del 1998, restando sospensivamente condizionato all'inadempimento del beneficiario, sicché il successivo pagamento alla banca non costituisce fatto costitutivo del credito e non impedisce l'ammissione al passivo con riserva. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle già presentate nella fase di verifica del passivo, sicché la domanda definitiva fondata sul pagamento sopravvenuto non poteva essere introdotta se non come modifica non consentita della causa petendi. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la fattispecie fosse riconducibile alla fideiussione in senso civilistico e alla disciplina del regresso/surrogazione propria delle obbligazioni solidali.
Invocato per sostenere l'ammissibilità della pretesa al passivo nel quadro delle regole fallimentari, ma il riferimento è stato superato dalla qualificazione del credito come credito da garanzia pubblica condizionato.
La Corte ribadisce la natura impugnatoria dell'opposizione allo stato passivo e l'inammissibilità di domande nuove rispetto a quelle formulate nella precedente fase.
Richiamato per il coordinamento tra la fase di verifica del passivo e quella di opposizione, che non consente la modifica dell'originaria domanda con ampliamento del petitum o mutamento della causa petendi.
Citato nel motivo relativo alla pretesa novità della domanda definitiva, ma il relativo rilievo è stato respinto.
art. 1 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Serve a delineare l'ambito unitario degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
art. 7, primo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Le diverse forme di intervento pubblico includono anche la concessione di garanzia e sono lette come espressione di un disegno unitario.
art. 9, quarto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, in tema di privilegio del credito derivante dall'intervento di sostegno pubblico.
art. 9, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
La Corte afferma che il privilegio riguarda il credito per la restituzione delle somme oggetto dell'intervento di sostegno pubblico, comprensivo anche dei crediti nascenti dall'escussione della garanzia prestata quale forma di intervento.
art. 2, primo comma, d.m. 2 aprile 2015, n. 53
È utilizzato come supporto interpretativo per qualificare la concessione di garanzie e gli impegni di firma come forme di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Massime di principio
- Nell'ambito del d.lgs. n. 123 del 1998, le diverse forme di intervento pubblico per il sostegno alle imprese, ivi compresa la concessione di garanzia, sono riconducibili a un impianto unitario e non possono essere trattate in modo differenziato quanto alla struttura del credito restitutorio.
- Quando il sostegno pubblico assume la forma della concessione di garanzia, il diritto alla restituzione in favore dell'ente concedente sorge con il rilascio della garanzia ed è solo sospensivamente condizionato all'inadempimento del beneficiario; il successivo pagamento alla banca garantita non è il fatto costitutivo del credito, ma l'evento che ne rende esigibile l'effetto restitutorio.
- L'azione di recupero dell'ente concedente, nella garanzia pubblica, non coincide con la surrogazione o il regresso di matrice civilistica, ma trova titolo nell'atto di concessione del beneficio e nella revoca dell'agevolazione.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non sono consentite domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase di verifica; è ammessa solo la precisazione o, eventualmente, la riduzione della pretesa, non la modifica della causa petendi o l'ampliamento del petitum.
- La domanda di insinuazione al passivo di un credito soggetto a condizione sospensiva deve essere ammessa con riserva quando il diritto sia già sorto ma resti subordinato all'evento dedotto in condizione.
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