Cassazione Penale, Ordinanza n. 22195/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva confermato il rigetto della sua istanza di liberazione anticipata relativa al semestre 18 marzo 2025 - 18 settembre 2025. La decisione negativa era fondata, secondo il Tribunale, su un illecito disciplinare per inosservanza di ordini del 2 giugno 2025 e su un episodio ritenuto penalmente rilevante, ossia il fermo di indiziato di delitto per ricettazione del 18 marzo 2025, giudicato sintomatico di mancata partecipazione all'opera rieducativa e di pervicacia criminale. Nel ricorso il condannato ha contestato soprattutto la valorizzazione del fermo per ricettazione, deducendo che si trattava di un dato investigativo provvisorio e non di un accertamento definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale di sorveglianza, che aveva applicato il principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, rileva la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre considerato e possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, purché apprezzati in relazione alla loro incidenza sul percorso trattamentale. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre censure già esaminate e superate, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La liberazione anticipata è collegata alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo di riferimento, non al completo conseguimento della risocializzazione.
art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Concorre a delimitare i criteri di valutazione della condotta del condannato ai fini del beneficio, che va apprezzata in termini di adesione al percorso rieducativo in corso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, il giudice deve valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento, non essendo necessario accertare che il reinserimento sociale sia già stato raggiunto.
- La valutazione della condotta ai fini del beneficio è semestrale, ma una trasgressione può incidere anche sui semestri contigui o antecedenti quando, per gravità e contesto, esprima mancata adesione al trattamento rieducativo.
- Nel procedimento di sorveglianza possono essere considerati anche fatti costituenti ipotesi di reato non ancora definiti in sede penale, purché il giudice ne apprezzi la pertinenza rispetto al percorso rieducativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate e superate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
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